Cassazione Civile, Ordinanza n. 04141/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condebitore)
La controversia
La lite nasce da un'azione di regresso proposta da un coobbligato solidale dopo che questi aveva concluso, da solo, una transazione con i creditori originari per evitare l'esecuzione della sentenza di primo grado che aveva condannato in solido lui, la società poi cancellata di cui le ricorrenti erano socie, e un altro soggetto. Le ricorrenti sostenevano: 1) che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente, perché non avrebbe risposto alle censure di violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dei principi costituzionali del giusto processo; 2) che fosse erronea la qualificazione della transazione come non novativa e che comunque il regresso non potesse fondarsi su una sentenza che sarebbe stata travolta dalla cessazione della materia del contendere; 3) che fosse violato l'art. 2697 c.c. e l'art. 2495 c.c., perché il creditore in regresso non avrebbe provato l'effettiva riscossione di somme da parte delle socie in sede di liquidazione della società cancellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato le censure. Ha confermato che la rinuncia agli atti in appello aveva fatto passare in giudicato la sentenza di primo grado e che l'estinzione del giudizio di gravame non travolge la sentenza di merito. Ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la transazione non era novativa, poiché si era limitata a regolare il rapporto preesistente con reciproche concessioni, e ha ribadito che l'art. 1304 c.c. tutela il condebitore estraneo alla transazione solo quando questa riguardi l'intero debito e non vi sia per lui una soluzione più favorevole già conseguita dal transigente. Infine, ha ritenuto correttamente applicato l'art. 2495 c.c., perché l'onere della prova sulla distribuzione dell'attivo e sulla riscossione di somme da parte delle socie era stato assolto mediante la documentazione di liquidazione prodotta. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta congrua e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato escluso perché la sentenza impugnata non presentava nullità motivazionale.
Le censure di omessa pronuncia sono state disattese perché la corte territoriale aveva esaminato la questione.
Non è stato ravvisato alcun vulnus al contraddittorio o al diritto di difesa.
Richiamato dalle ricorrenti, ma non decisivo; la Corte ha risolto la questione principalmente attraverso gli artt. 1304 e 1299 c.c.
La facoltà del condebitore solidale di profittare della transazione altrui opera solo per transazioni che abbiano ad oggetto l'intero debito e non per accordi parziali o comunque vantaggiosi rispetto alla situazione originaria.
Richiamato nel ricorso per contestare gli effetti della transazione, ma la Corte ha escluso che la transazione fosse novativa.
Fondamento dell'azione di regresso del condebitore che abbia pagato più della sua quota.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello ha determinato l'estinzione del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'estinzione del processo di impugnazione rende inefficaci gli atti del procedimento di gravame, ma non elimina la sentenza di merito già pronunciata.
L'onere della prova grava sul creditore che agisce verso il socio della società cancellata per dimostrare distribuzione dell'attivo e riscossione di somme.
La cancellazione della società non estingue l'obbligazione sociale verso i creditori insoddisfatti; il debito si trasferisce ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
Il giudizio trae origine da un'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi di violazione di legge sono stati esaminati e ritenuti infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di appello, quando intervenga avverso una sentenza di primo grado di merito, determina l'estinzione del gravame e il passaggio in giudicato della decisione impugnata, senza travolgere la sentenza di primo grado.
- La transazione ha efficacia novativa solo se risulta una chiara volontà delle parti di sostituire il rapporto originario con un nuovo rapporto; in mancanza, essa si limita a regolare il debito preesistente con reciproche concessioni.
- L'art. 1304 c.c. consente al condebitore solidale estraneo alla transazione di profittarne solo quando l'accordo abbia riguardo all'intero debito comune; non opera per transazioni parziali o per accordi che non pongano il terzo in una posizione deteriore rispetto al regime originario.
- Nel regresso tra condebitori solidali, chi ha pagato può agire nei confronti degli altri nei limiti e secondo il titolo risultante dal rapporto obbligatorio accertato, restando insindacabile in cassazione il mero riesame del fatto e della prova.
- Per i debiti sociali di società cancellata dal registro delle imprese, il creditore che agisce verso i soci deve provare che vi sia stata distribuzione dell'attivo finale e che il singolo socio abbia effettivamente riscosso somme, poiché tale circostanza integra il presupposto costitutivo della responsabilità del socio nei limiti del percepito.
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