Cassazione Penale, Ordinanza n. 25307/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per reati in materia di stupefacenti, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda processuale, per come emerge dal provvedimento, riguardava anche una doglianza comune sulla dedotta violazione del diritto di difesa nel giudizio abbreviato: la richiesta di rito era stata originariamente subordinata all'esame di un coimputato, poi revocato come teste; secondo i ricorrenti, l'omessa escussione avrebbe inficiato il giudizio. Entrambi lamentavano inoltre il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. I restanti motivi miravano, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione della rapina, sostenendo l'esclusiva responsabilità di un diverso coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul preteso vizio del rito abbreviato, osservando che, dopo la revoca dell'ammissione del teste/coimputato, le difese non avevano sollevato rilievi, così sanando l'eventuale nullità. Ha giudicato manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, perché le pene erano state determinate prossime al minimo edittale con aumenti contenuti per la continuazione e la censura tendeva a una nuova valutazione di merito non consentita in cassazione. I motivi residui sono stati reputati una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, in particolare sulla responsabilità per la rapina, attività preclusa al giudice di legittimità. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti contestati agli imputati.
Fattispecie di rapina aggravata contestata e posta a base della condanna impugnata.
Reato contestato agli imputati, richiamato nella sentenza di merito oggetto di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La determinazione della pena base e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali.
La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, l'omessa acquisizione di una prova effettivamente esistente e acquisibile, sulla quale la richiesta di rito sia stata condizionata, può integrare una nullità d'ordine generale; tuttavia la nullità è sanata se, una volta dichiarata chiusa la fase istruttoria, la difesa non solleva tempestiva eccezione.
- La censura sulla pena è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio e nella richiesta di rivalutare il merito della responsabilità penale sono estranee al giudizio di legittimità e non possono fondare l'accoglimento del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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