Cassazione Civile, Ordinanza n. 18906/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un immobile, stipulato senza preliminare, nel quale l'acquirente lamentava che il notaio rogante avesse stipulato l'atto di compravendita senza eseguire le necessarie visure immobiliari. L'attore sosteneva che, solo dopo alcuni mesi, aveva appreso dell'esistenza di un precedente atto di compravendita avente ad oggetto lo stesso bene, circostanza che lo aveva indotto a sporgere denuncia. Chiedeva quindi di accertare la responsabilità contrattuale del notaio ex art. 1218 c.c. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda; l'attore proponeva appello, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione improcedibile per tardiva/erronea costituzione, perché la nota di iscrizione a ruolo era stata depositata telematicamente presso il Tribunale anziché presso la Corte d'appello. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 50 e 341 c.p.c., sostenendo che l'errore nell'iscrizione a ruolo dovesse essere sanato tramite translatio iudicii; 2) violazione degli artt. 341 e 358 c.p.c. e dell'art. 12 disp. prel., assumendo che si trattasse di mera irregolarità e che dovesse valorizzarsi la tempestiva costituzione, sia pure davanti all'ufficio sbagliato; 3) violazione degli artt. 341 e 358 c.p.c., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, invocando il principio di effettività della tutela giurisdizionale e una lettura sostanzialistica delle norme sull'improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse improcedibile per mancata tempestiva costituzione dell'appellante nel giudizio di secondo grado, poiché il deposito telematico era stato effettuato presso il Tribunale e non presso la Corte d'appello, con conseguente mancata iscrizione a ruolo dell'impugnazione nel termine di legge. Ha escluso l'applicabilità della translatio iudicii, perché nel caso concreto non vi era stato errore nella individuazione del giudice competente, ma un errore nella costituzione dell'appellante presso un ufficio diverso da quello del gravame. Ha inoltre osservato che la richiesta di rimessione in termini era comunque tardiva, essendo stata formulata dopo la prima udienza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifiche censure di violazione di legge e sostanzialmente diretto a prospettare argomenti di politica del diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento professionale
richiamato per sostenere l'ammissibilità/procedibilità dell'appello e per contestare la declaratoria di improcedibilità
indicato dalla Corte come norma che prevede la proposizione dell'appello con citazione
la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini del procedimento davanti al tribunale, con richiamo agli artt. 165 e 166 c.p.c.
la mancata tempestiva costituzione dell'appellante comporta automaticamente l'improcedibilità dell'appello
l'udienza prevista dalla norma è indicata come termine ultimo per proporre istanza di rimessione in termini
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non utile a superare l'improcedibilità dell'appello
invocato dal ricorrente in tema di translatio iudicii; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto
termine per la costituzione dell'appellante, richiamato come perentorio ai fini della procedibilità
richiamato quale termine di costituzione dell'appellato nel giudizio di appello
ritenuto non applicabile in appello, perché incompatibile con il regime di improcedibilità ex art. 348 c.p.c.
richiamato per la rimessione in termini, che la Corte considera comunque tardivamente richiesta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per sostenere un'interpretazione sostanzialistica delle norme processuali
art. 6 CEDU
invocato per il principio di effettività della tutela giurisdizionale
art. 6 del Trattato di Lisbona
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nel giudizio di appello civile, la mancata tempestiva costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determina l'improcedibilità automatica dell'impugnazione ex art. 348 c.p.c., senza che trovi applicazione la disciplina della ritardata costituzione prevista per il primo grado.
- La translatio iudicii è invocabile quando l'impugnazione sia proposta davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente; non opera, invece, quando l'errore riguardi soltanto la costituzione o l'iscrizione a ruolo presso un ufficio giudiziario diverso da quello davanti al quale l'appello era stato correttamente introdotto con citazione.
- La tempestiva costituzione dell'appellato non sana la tardiva o mancata costituzione dell'appellante, poiché la procedibilità del gravame dipende dal rispetto del termine dell'impugnante.
- La richiesta di rimessione in termini deve essere proposta entro la prima udienza utile del giudizio di appello; se formulata successivamente, è tardiva e non consente di superare la preclusione processuale.
- In sede di legittimità, il richiamo a principi di effettività della tutela giurisdizionale non può elidere regole processuali chiare sulla perentorietà dei termini di costituzione, ove il motivo non deduca una specifica violazione di legge idonea a scardinare il regime dell'improcedibilità.
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