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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05654/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

I mutuatari avevano proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificato in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2002, sostenendo che il mutuo non potesse valere come titolo esecutivo perché non sarebbe stata provata l’effettiva consegna delle somme e quindi il perfezionamento del contratto. In particolare, affermavano che la clausola contrattuale che prevedeva la costituzione in pegno della somma in favore della banca dimostrerebbe un mutuo 'condizionato', non ancora idoneo a fondare esecuzione forzata; aggiungevano inoltre che, essendo il contratto del 2002, sarebbe stata violata la normativa antiriciclaggio allora vigente. Con il secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 51 c.p.c., lamentando che il giudice di primo grado avrebbe deciso una questione già affrontata in precedenza senza astenersi, con conseguente nullità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la natura di titolo esecutivo del mutuo fondiario: la consegna rilevante ai fini del perfezionamento del mutuo reale può consistere anche nella mera disponibilità giuridica della somma, e nel caso concreto la clausola di pegno/deposito della somma non escludeva ma confermava l’avvenuta erogazione e la disponibilità patrimoniale del denaro in capo ai mutuatari. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza sulla normativa antiriciclaggio perché nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito. È stato poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la dedotta violazione dell’obbligo di astensione del giudice avrebbe dovuto essere fatta valere con ricusazione ex art. 52 c.p.c. e non come motivo di nullità in sede di impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma processuale richiamata come base dell’opposizione all’esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    norma processuale richiamata come base dell’opposizione agli atti esecutivi

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per ritenere nuova e quindi inammissibile in appello l’eccezione di prescrizione

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo

  • art. 1813 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il perfezionamento del mutuo reale

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’obbligo di astensione del giudice; la Corte afferma che la relativa violazione non può essere dedotta come nullità in impugnazione

  • art. 52 c.p.c.

    indicato come rimedio processuale necessario per far valere la violazione dell’obbligo di astensione, mediante ricusazione

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    nel mutuo fondiario stipulazione ed erogazione del denaro possono essere contenute in atti separati, che vanno letti congiuntamente per verificare il perfezionamento del contratto

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    menzionato nel principio sulla ricusazione del giudice dell’esecuzione che abbia già conosciuto degli atti oggetto di opposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel mutuo reale, la consegna idonea a perfezionare il contratto non richiede necessariamente la materiale traditio del denaro, essendo sufficiente che il mutuatario acquisti la disponibilità giuridica della somma.
  • Ai fini del mutuo fondiario, il contratto non va esaminato in modo atomistico: esso deve essere interpretato insieme agli atti accessori, incluso l’atto di quietanza, per verificare sia l’effettiva erogazione sia la sussistenza dei requisiti formali del titolo esecutivo.
  • La costituzione in pegno o deposito cauzionale delle somme erogate non esclude di per sé l’avvenuta erogazione del mutuo, perché presuppone che la somma sia entrata nella disponibilità patrimoniale del mutuatario e sia poi stata oggetto di un autonomo atto di disposizione a garanzia.
  • Il mutuo può essere qualificato come 'condizionato' solo se la struttura negoziale non consente di ravvisare un’effettiva disponibilità della somma al mutuatario; se invece la somma viene erogata e poi vincolata dal beneficiario, il titolo conserva la natura di mutuo idoneo a fondare esecuzione.
  • Le questioni nuove in cassazione, soprattutto quando implicano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, sono inammissibili se il ricorrente non dimostra di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica specificamente l’atto in cui ciò è avvenuto.
  • La violazione dell’obbligo di astensione del giudice, nei casi in cui sia previsto il rimedio della ricusazione, non può essere fatta valere come autonoma nullità della sentenza in sede di impugnazione, ma deve essere dedotta con lo strumento previsto dall’art. 52 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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