Cassazione Civile, Ordinanza n. 23735/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di liquidazione relativo a Irpef per gli anni d'imposta 2005 e 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, delle ragioni dell'uso della delega, della sua durata e dei limiti di valore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR richiesto tali elementi non previsti per la delega di firma; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione della stessa norma. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha affermato che, per la delega di firma nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, non sono necessari l'indicazione nominativa del delegato, la temporaneità della delega, le ragioni del suo conferimento, la durata o i limiti di valore, essendo sufficiente anche un ordine di servizio che individui il delegato per qualifica. Ha inoltre chiarito che l'art. 42 d.P.R. 600/1973 riguarda la sottoscrizione dell'atto e non impone i requisiti propri della delega di funzioni ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001. Poiché l'avviso era stato firmato dal Capo Ufficio Controlli su delega del Direttore Provinciale, la censura della CTR è stata reputata erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La norma è riferita alla sottoscrizione dell'atto impositivo; non richiede, per la delega di firma, l'indicazione nominativa del delegato, la motivazione specifica, la temporaneità o i limiti di valore.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione alla decisione della CTR sulla validità della delega di firma.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È stato invocato per omesso esame di un fatto controverso decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La disciplina richiamata dalla Corte riguarda la delega di funzioni, non la delega di firma; perciò non si applicano ad essa i requisiti di specifiche e comprovate ragioni di servizio, atto scritto e motivato, periodo determinato.
Massime di principio
- La delega di firma degli atti dell'amministrazione finanziaria non richiede, di per sé, l'indicazione nominativa del delegato, quando esso sia comunque individuabile per qualifica o tramite ordini di servizio.
- I requisiti previsti per la delega di funzioni nella pubblica amministrazione non si trasferiscono automaticamente alla delega di firma, che ha natura diversa e più limitata.
- In tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento o liquidazione, l'atto è valido se la firma proviene da un soggetto legittimamente delegato secondo l'organizzazione interna dell'ufficio, essendo sufficiente la verificabilità della corrispondenza tra firmatario e delega.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, il motivo subordinato o concorrente resta assorbito.
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