Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
Una promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio una società di mediazione immobiliare chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di provvigione e il risarcimento dei danni, assumendo che il mediatore avesse violato gli obblighi informativi ex art. 1759 c.c. nella trattativa per l'acquisto di un immobile poi risultato gravato da ipoteca e non definitivamente acquistato anche per il fallimento della società venditrice. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'acquirente fosse stata informata dell'ipoteca tramite la proposta e soprattutto tramite una visura ipotecaria consegnata prima del preliminare; aveva inoltre escluso che il mediatore fosse tenuto a intervenire presso la banca per ottenere il frazionamento dell'ipoteca o a informare sulle condizioni economico-finanziarie del venditore. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e erronea interpretazione della proposta irrevocabile quanto alla clausola di immobile libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché mancata prova della consegna della copia contenente l'impegno a svincolare l'immobile; 2) omesso esame dell'obbligo del mediatore di informarsi e riferire dei protesti a carico del promittente venditore; 3) violazione di principi consolidati sulla responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi informativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo: quanto al profilo sulla clausola contrattuale, perché non colpiva tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla consegna della visura ipotecaria aggiornata; quanto al profilo sull'intervento presso la banca e sui protesti, perché la censura non era specificamente riconducibile a uno dei motivi tassativi di ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la doglianza sull'omessa considerazione dei protesti non indicava la data di pubblicazione dei protesti e quindi non consentiva di valutarne la decisività e la conoscibilità da parte del mediatore nel periodo di incarico. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
gli obblighi informativi del mediatore non sono estesi, nel caso concreto, all'intervento presso la banca per il frazionamento dell'ipoteca né a informazioni sulle condizioni economico-finanziarie del venditore quando non si tratti di cessione di azienda; rileva invece l'informazione sullo stato giuridico dell'immobile.
il motivo di ricorso deve essere chiaramente riconducibile a uno dei motivi tipizzati; non bastano censure generiche o non specificamente inquadrabili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di ricorso totalmente infondato o inammissibile sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità il motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo preciso il fatto storico, la sua decisività e gli elementi che ne consentano la verifica; se manca un dato essenziale, come la data di pubblicazione di un protesto, non è possibile apprezzare la decisività della censura.
- Gli obblighi informativi del mediatore ex art. 1759 c.c. riguardano gli elementi rilevanti per la conclusione dell'affare che siano conoscibili secondo ordinaria diligenza, ma non si estendono, salvo specifiche pattuizioni o diverso oggetto dell'affare, a compiti di gestione delle garanzie reali o a informazioni sulla situazione economica del venditore.
- Per censurare efficacemente la violazione di obblighi informativi del mediatore occorre colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e formulare una critica specifica e riconducibile ai motivi tassativi del ricorso per cassazione.
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