Cassazione Civile, Ordinanza n. 12175/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia riguarda un appalto pubblico per lavori di sopraelevazione e ampliamento di una struttura ospedaliera. L'appaltatore aveva iscritto varie riserve nei SAL, deducendo che l'esecuzione fosse stata alterata da mancata integrale consegna delle aree di cantiere, limitazioni orarie per le lavorazioni rumorose, ritardi nello spostamento di impianti e box gas medicali, presenza di macchinari e sottoservizi, e modifiche progettuali in corso d'opera, con conseguente anomalo andamento dei lavori, maggiori costi, sottoutilizzo di mezzi e personale, spese generali e mancato utile. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto in parte le pretese; la Corte d'appello, invece, aveva riformato quasi integralmente la decisione, ritenendo non provata una responsabilità causale della stazione appaltante, valorizzando anche il fatto che l'impresa aveva eseguito i lavori secondo tempistiche autonome, senza rispettare il cronoprogramma e senza predisporre tempestivamente il programma esecutivo. Nel ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e della disciplina sull'appalto pubblico e sul capitolato speciale, per avere la Corte attribuito l'anomalia dei lavori alla sola impresa e ignorato carenze progettuali e interferenze della stazione appaltante; (2) violazione degli stessi principi e dell'art. 1655 c.c., per l'erronea interpretazione dell'art. 9 del CSA sulle limitazioni orarie e per il mancato rilievo della mancata disponibilità integrale delle aree di cantiere; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2727 c.c., per avere escluso la prova del danno, nonostante esso fosse, secondo il ricorrente, desumibile presuntivamente dallo stravolgimento dei tempi di esecuzione e dal rallentamento produttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente individuato la propria ratio decidendi: l'appaltatore non aveva provato uno specifico danno causalmente imputabile alla stazione appaltante, e il mero richiamo a ritardi o interferenze non bastava, anche perché i lavori erano stati comunque ultimati nei termini contrattuali e l'impresa aveva operato senza rispettare il cronoprogramma e senza predisporre per tempo il programma dei lavori. Le spese seguono la soccombenza; la decisione è altresì destinata alle statuizioni di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non dedotte, l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o il disconoscimento di prove legali; non è invece consentito censurare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette, in realtà, a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio non consente di sindacare la complessiva valutazione delle risultanze processuali né di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
La censura sull'interpretazione del capitolato speciale d'appalto avrebbe dovuto confrontarsi con i canoni legali di ermeneutica contrattuale; non basta contrapporre una diversa lettura della clausola.
È stata richiamata la nozione di appalto per sostenere l'obbligo del committente di cooperare e mettere l'appaltatore in condizione di eseguire l'opera, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta al riesame del fatto.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse stato dimostrato un danno specifico mediante elementi idonei.
art. 9 del capitolato speciale d'appalto
La Corte d'appello ha ritenuto che la facoltà della stazione appaltante di intervenire sugli orari delle lavorazioni rumorose fosse espressamente prevista e non abusata, salvo prova di un utilizzo fuori dalle ipotesi concordate e per finalità estranee all'attività sanitaria.
artt. 35 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamati dal ricorrente per affermare l'esigenza di un progetto esecutivo cantierabile e dettagliato; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché nuova o comunque diretta a contestare accertamenti di fatto.
art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato dal ricorrente per sostenere i requisiti del progetto esecutivo negli appalti pubblici; la Corte non ha accolto la censura perché non supportata da specifica deduzione già proposta nei gradi di merito.
Richiamato quale criterio di quantificazione del danno da anomalo andamento dei lavori; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la pretesa risarcitoria non poteva essere accolta per difetto di prova del danno e del nesso causale.
È stato richiamato il provvedimento anticipatorio relativo alla somma non contestata, rimasto fermo anche in appello e non inciso dal giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridico diverso da quello legale o abbia utilizzato prove fuori dai limiti consentiti; non quando si contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- L'interpretazione di un capitolato speciale d'appalto o di una clausola contrattuale è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici, non attraverso la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- In tema di danni da anomalo andamento dell'appalto, il mero riscontro di ritardi o interferenze nell'esecuzione non basta: l'appaltatore deve allegare e provare uno specifico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta della stazione appaltante.
- Se l'appaltatore non ha rispettato il cronoprogramma e ha eseguito i lavori con tempistiche autonome o in difformità rispetto al programma esecutivo, il nesso causale tra asseriti ritardi della committenza e danno dedotto può risultare non dimostrato o comunque non apprezzabile.
- La facoltà della stazione appaltante di intervenire sugli orari delle lavorazioni rumorose, ove espressamente prevista dal contratto e funzionale alla tutela di interessi pubblici, non integra di per sé un abuso; l'illegittimità richiede la prova di un uso eccedente o per finalità estranee alle ipotesi pattuite.
- Il danno da rallentamento produttivo e le voci di costo conseguenti non sono liquidabili in astratto: occorre una dimostrazione, anche presuntiva ma seria e specifica, della loro effettiva derivazione causale dall'inadempimento altrui.
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