Cassazione Civile, Ordinanza n. 05292/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La vicenda nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno, su istanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società e il suo ultimo legale rappresentante hanno proposto reclamo contro la decisione del tribunale che aveva aperto la procedura, deducendo: la nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia a difensori del libero foro anziché all’Avvocatura dello Stato; la carenza di interesse ad agire dell’istante, sostenendo che la tutela tributaria consentirebbe comunque all’Amministrazione di compiere atti di accertamento e riscossione entro cinque anni dalla cancellazione; e, in sostanza, l’inesistenza/invalidità degli atti processuali dell’Agenzia. La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: i primi due denunciavano omessa pronuncia della Corte d’appello sulle eccezioni di carenza di interesse e di nullità delle procure; il terzo censurava la validità della difesa dell’Agenzia tramite avvocati del libero foro e la conseguente legittimazione processuale; il quarto lamentava motivazione mancante su un ulteriore argomento della sentenza impugnata; il quinto contestava l’interesse dell’Agenzia a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, richiamando l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per mescolanza di censure eterogenee e, soprattutto, per carenza di interesse, osservando che la Corte d’appello non era tenuta a pronunciarsi sulla nullità della sentenza di primo grado, dovendo comunque decidere il reclamo nel merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la scelta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro, nelle ipotesi consentite dalla disciplina e dalla convenzione con l’Avvocatura, presuppone implicitamente la sussistenza dei requisiti di legge e non richiede specifica allegazione o prova. Il quarto motivo è stato assorbito/inammissibile per la stessa ragione, essendo rivolto contro un argomento motivazionale superfluo. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la sopravvivenza quinquennale degli effetti della cancellazione della società ai fini degli atti tributari non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale, né elimina l’interesse del creditore pubblico a promuoverla entro l’anno dalla cancellazione. La Corte ha inoltre affermato che qualunque creditore ha interesse a chiedere l’apertura della procedura concorsuale, essendo sufficiente la qualità di creditore insoddisfatto di un soggetto insolvente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
i motivi che cumulano indistintamente violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se demandano al giudice di legittimità la selezione delle singole censure.
l’omessa pronuncia può rilevare solo se la questione aveva necessità di autonoma decisione; non sussiste se il giudice d’appello deve comunque definire il reclamo nel merito.
richiamato come norma relativa alla nullità della sentenza/procedimento, ma la nullità dedotta non imponeva rinvio al primo giudice.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa, senza specifico accoglimento.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono argomenti per mutarne l’orientamento.
richiamato in relazione alla procura e alla legittimazione del difensore, ma la Corte ha applicato il principio della sufficienza implicita dei presupposti per il patrocinio del libero foro dell’Agenzia.
richiamato dai ricorrenti, senza autonomo rilievo decisorio.
richiamato dai ricorrenti, senza autonomo rilievo decisorio.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato quale base della disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del suo patrocinio.
art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58
richiamato quale base normativa del regime di difesa dell’Agenzia.
art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato in tema di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e ricorso al libero foro.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati dai ricorrenti, senza decisività autonoma nel ragionamento della Corte.
Protocollo tra AdER e Avvocatura di Stato del 25.6.2024
richiamato come ulteriore riferimento del regime di scelta del difensore dell’Agenzia.
l’interesse ad agire è soddisfatto dalla qualità di creditore insoddisfatto verso un soggetto insolvente assoggettabile a procedura concorsuale.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
la proroga quinquennale degli effetti della cancellazione della società ai fini degli atti tributari non comporta l’assoggettamento del patrimonio alla espropriazione concorsuale né esclude l’interesse del creditore a chiedere la liquidazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta il possibile obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia non è utilmente deducibile quando il giudice d’appello, pur non affrontando espressamente una questione di nullità della sentenza di primo grado, abbia comunque deciso il merito del reclamo e la nullità dedotta non richieda la rimessione al primo giudice.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi, lasciando alla Corte di cassazione il compito di individuare e qualificare le singole censure.
- La scelta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro, quando consentita dalla disciplina e dalla convenzione applicabile, presuppone implicitamente la sussistenza dei relativi requisiti di legge e non richiede una specifica allegazione o prova da parte dell’ente nel giudizio di legittimità.
- La proroga quinquennale degli effetti della cancellazione della società prevista dalla normativa tributaria per la validità degli atti fiscali non impedisce la promozione della liquidazione giudiziale, né sostituisce o assorbe la tutela concorsuale dei creditori.
- Ai fini dell’apertura di una procedura concorsuale, è sufficiente la qualità di creditore insoddisfatto del debitore insolvente, senza che sia necessario dimostrare un interesse specifico ulteriore rispetto alla tutela del proprio credito.
- L’interesse ad agire del creditore pubblico nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non viene meno solo perché l’amministrazione possa ancora compiere atti di accertamento o riscossione tributaria nei confronti della società cancellata.
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