Cassazione Civile, Ordinanza n. 15736/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla registrazione di una sentenza civile di scioglimento di una comunione ereditaria. In quella sentenza il tribunale aveva attribuito in via esclusiva i beni in natura a un solo condividente, ponendo a suo carico il pagamento di conguagli in denaro in favore degli altri coeredi. L'ufficio aveva calcolato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% sull'importo nominale dei conguagli, ritenendo applicabile la tassazione propria dei trasferimenti per la parte eccedente. I contribuenti avevano impugnato l'avviso e avevano ottenuto accoglimento in primo e secondo grado; la CTR aveva ritenuto applicabile l'aliquota dell'1% sull'intero patrimonio diviso, valorizzando la corrispondenza tra somme corrisposte a titolo di conguaglio e valore delle quote di diritto. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) omessa verifica dell'ammissibilità del ricorso introduttivo e della regolare costituzione dei contribuenti, deducendo che in atti non vi sarebbe stata prova della notifica dell'avviso; 2) violazione della disciplina dell'imposta di registro e dell'art. 720 c.c., sostenendo che la divisione con attribuzione esclusiva a un coerede e conguagli in denaro non poteva essere tassata come atto meramente dichiarativo, ma richiedeva l'applicazione dell'aliquota prevista per i trasferimenti sulla parte eccedente; 3) violazione delle norme sul processo tributario per non aver la CTR rideterminato l'imposta dovuta dopo aver annullato l'avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la relativa eccezione fosse stata sollevata per la prima volta in cassazione e che il suo esame presupponesse accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di imposta di registro, quando nella divisione ereditaria un bene o un complesso di beni sia attribuito a un condividente con addebito di un'eccedenza rispetto alla sua quota, la parte eccedente va tassata come trasferimento oneroso; la funzione compensativa del conguaglio non esclude l'applicazione della maggiore aliquota sulla porzione che eccede la quota spettante. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 18, 20 e 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le relative questioni processuali non possono essere esaminate in cassazione se non risultano trattate nei gradi di merito e richiedono accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale era invocato per denunciare omessa verifica di ammissibilità e regolare costituzione in giudizio.
artt. 20 e 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La divisione ereditaria va valutata ai fini dell'imposta di registro distinguendo tra attribuzione proporzionale alla quota e attribuzione eccedente, che può assumere rilievo traslativo.
artt. 1 e 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le disposizioni tariffarie sugli atti dichiarativi non si applicano alla parte di attribuzione che eccede la quota e che integra un trasferimento tassabile in misura maggiore.
Nel caso di immobili non comodamente divisibili, il conguaglio ha funzione attributiva/satisfattiva e, se l'attribuzione supera la quota, la parte eccedente è assimilabile a un trasferimento oneroso ai fini fiscali.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stata denunciata la mancata rideterminazione dell'imposta dopo l'annullamento dell'avviso, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nel corpo della motivazione per affermare i limiti al potere di rettifica nelle divisioni senza conguagli e la distinzione rispetto ai casi con eccedenza tassabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile sollevare per la prima volta eccezioni che richiedano l'accertamento di circostanze di fatto non esaminate nei gradi di merito, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Nella divisione ereditaria, l'imposta di registro deve essere commisurata alla reale funzione economico-giuridica dell'attribuzione: la parte che corrisponde alla quota spettante resta soggetta al regime proprio dell'atto divisorio, mentre la parte eccedente la quota assume natura traslativa e va tassata come trasferimento oneroso.
- Il conguaglio in denaro previsto per lo scioglimento di una comunione non è di per sé indice decisivo di un atto di vendita; occorre verificare se esso serva a compensare una diversa distribuzione delle porzioni o, invece, accompagni un'attribuzione eccedente la quota del condividente beneficiario.
- Quando il giudice di merito qualifichi erroneamente come mera divisione un'operazione che comporti attribuzione di beni oltre la quota spettante, la decisione viola la disciplina fiscale della divisione e deve essere cassata con rinvio per la corretta applicazione dell'aliquota sulla parte eccedente.
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