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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18714/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo al periodo d’imposta 2015 nei confronti di una stabile organizzazione italiana di una società estera. Nel corso di una verifica, l’Ufficio rilevava uno storno contabile di euro 638.300,00 riferito a un presunto adeguamento della redditività della branch ai valori di mercato al 31 dicembre 2015. Con verbale di constatazione veniva chiesta la documentazione giustificativa dell’operazione, ma la contribuente non forniva spiegazioni/documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti. L’Agenzia recuperava a tassazione l’importo, contestando la violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, e determinava maggiori imposte IRES e IRAP. La CTP respingeva il ricorso della contribuente, mentre la CTR accoglieva l’appello ritenendo non legittima la ripresa. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe erroneamente affermato che l’Ufficio non aveva contestato operazioni infragruppo/intercompany e avrebbe fondato la decisione su circostanze non emergenti dagli atti; 2) falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, sostenendo che lo storno non giustificato integrasse una rettifica da transfer pricing con indebita riduzione del reddito imponibile in Italia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR tratto conclusioni in contrasto con il contenuto degli atti e omesso di considerare la contestazione dell’Ufficio e la richiesta di documentazione giustificativa dell’operazione. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo all’art. 110, comma 7, TUIR. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia-Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati, valutando anche le eventuali preclusioni derivanti dalla mancata produzione documentale in sede amministrativa ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e provvedendo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Il giudice di merito non può fondare la decisione su circostanze non risultanti dagli atti o ignorare il contenuto delle contestazioni e della prova documentalmente richiamata dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di nullità della sentenza.

  • art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La norma è richiamata come base del recupero a tassazione in materia di transfer pricing; la Corte ribadisce che l’istituto mira alla corretta allocazione del reddito e non richiede la prova di un concreto vantaggio fiscale.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il contribuente deve dimostrare che le transazioni infragruppo sono avvenute a valori normali/di mercato.

  • art. 2697 c.c.

    In applicazione delle regole ordinarie di riparto dell’onere della prova, grava sul contribuente la dimostrazione del valore normale delle operazioni infragruppo, una volta contestata dall’Ufficio l’esistenza di prezzi apparentemente inferiori al normale.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    La mancata esibizione, in sede precontenziosa, di documenti richiesti dall’Amministrazione può comportarne l’inutilizzabilità a favore del contribuente, salvo dimostrazione di causa non imputabile.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria non deve provare un concreto vantaggio fiscale o una finalità elusiva in senso stretto, essendo sufficiente contestare operazioni tra imprese collegate a valori apparentemente non normali; spetta poi al contribuente dimostrare la conformità ai valori di mercato.
  • Il giudice di merito viola l’art. 115 c.p.c. quando attribuisce rilievo decisivo a circostanze non supportate dagli atti o trascura contestazioni e richieste istruttorie specificamente formulate dall’Ufficio.
  • Nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, la mancata produzione in sede amministrativa della documentazione richiesta può determinare preclusioni probatorie a carico del contribuente, con possibile inutilizzabilità dei documenti non esibiti tempestivamente.
  • Il transfer pricing ha funzione di corretta allocazione del reddito tra società del gruppo e va valutato secondo parametri di normalità economica, non come disciplina antielusiva in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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