Cassazione Civile, Ordinanza n. 34483/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita, nel 2003, di un terreno acquistato per essere edificato. Nel contratto era prevista una clausola con cui il venditore si impegnava a rimuovere, a proprie cure e spese, le cisterne presenti sul fondo e a ripristinare lo stato dei luoghi. Durante l'esecuzione dei lavori emerse una contaminazione dell'area da idrocarburi; il venditore avviò le operazioni di bonifica, concluse solo nel 2007 con certificazione provinciale. L'acquirente lamentò che la presenza degli inquinanti e l'eccessiva durata dei lavori avessero impedito il rilascio delle autorizzazioni comunali necessarie per il recupero edilizio dell'area, chiedendo il risarcimento dei danni sia per inadempimento contrattuale sia a titolo extracontrattuale. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo insussistente la responsabilità extracontrattuale e prescritta l'azione contrattuale ex art. 1495 c.c. La Corte d'appello confermò. Con il ricorso per cassazione l'acquirente dedusse quattro motivi: 1) vizio di extrapetizione, assumendo che l'eccezione di prescrizione fosse stata abbandonata; 2) violazione di legge sulla prescrizione, sostenendo che l'obbligo di bonifica integrasse una nuova obbligazione autonoma soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non annuale; 3) in subordine, errata qualificazione dell'obbligo di bonifica come appalto, con prescrizione biennale ex art. 1667 c.c.; 4) erronea esclusione della responsabilità del venditore per i vizi e per il ritardo nella bonifica, sostenendo che la venditrice avrebbe dovuto verificare l'idoneità del bene alla destinazione edificatoria e che il ritardo nei lavori era colpevole. Il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la permanenza dell'eccezione di prescrizione, ha qualificato l'obbligo di bonifica come espressamente ricompreso nel contratto di vendita e quindi soggetto alla disciplina della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ha dichiarato inammissibile il motivo che prospettava un contratto misto vendita-appalto per novità e difetto di specificità, e ha dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo per difetto di indicazione delle norme violate e perché le censure miravano a un riesame del merito sulla colpa e sulla durata dei lavori di bonifica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società acquirente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eccezione di prescrizione, sollevata nella comparsa di risposta, era stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni tramite richiamo agli atti. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'obbligo di bonifica era previsto espressamente nel contratto di vendita e, proprio per questo, rientrava nella garanzia per vizi della cosa venduta, soggetta al termine di prescrizione annuale dell'art. 1495 c.c., non già alla prescrizione ordinaria decennale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su una nuova e non supportata qualificazione del rapporto come vendita mista ad appalto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per mancata indicazione specifica delle norme asseritamente violate sia perché le doglianze tendevano a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, in particolare l'assenza di prova del ritardo colpevole nella bonifica. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine di prescrizione di un anno
La garanzia per vizi e difetti della cosa venduta, quando la pretesa deriva espressamente dal contratto di vendita, resta soggetta al termine annuale di prescrizione previsto dalla norma.
La disciplina dell'appalto non è applicabile in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione di un autonomo contratto di appalto distinto dalla vendita.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente le norme di diritto su cui si fonda la censura di violazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza; la parte ricorrente soccombente è condannata al pagamento delle spese di giudizio.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando l'obbligo di rimuovere un pregresso stato di fatto del bene è espressamente previsto nel contratto di vendita, la relativa pretesa del compratore si colloca nell'ambito della garanzia per vizi o difformità della cosa venduta e segue il relativo regime di prescrizione.
- L'eccezione di prescrizione sollevata nell'atto difensivo iniziale non si considera abbandonata per il solo fatto che non sia riprodotta nelle memorie istruttorie, se la parte la richiama espressamente in sede di precisazione delle conclusioni mediante rinvio agli atti precedenti.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova qualificazione del rapporto contrattuale, come vendita mista ad appalto, se tale ricostruzione è introdotta in modo nuovo e privo di specifici agganci al testo negoziale.
- Il motivo di ricorso che deduce violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l'accertamento della colpa o del ritardo nell'adempimento integrano un sindacato di merito non consentito in cassazione.
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