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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24999/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha notificato a una società una cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dalla rateizzazione concessa dopo comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2010 e 2012. Per il 2010 risultavano omesse 4 rate su 20; per il 2012 risultavano versate solo 2 rate su 20. La cartella richiedeva imposte, interessi e sanzioni calcolate in misura piena. La CTR ha annullato la cartella ritenendo che, anche nel regime previgente e in quello successivo, le sanzioni dovessero riguardare solo le somme ancora dovute e non l'intero importo originario. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997, dell'art. 15-ter d.P.R. 602/1973 e degli artt. 3 e 15 d.lgs. 159/2015, sostenendo che la norma vigente al tempo dei fatti prevedeva la decadenza con iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e che la disciplina sopravvenuta non è retroattiva. La società resiste, richiamando anche l'art. 13 d.lgs. 471/1997 e sostenendo la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso l'identità tra il testo previgente dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e quello modificato dal d.lgs. 159/2015, evidenziando che la nuova formulazione dell'art. 15-ter d.P.R. 602/1973 prevede l'iscrizione a ruolo dei soli residui importi dovuti, mentre la disciplina applicabile alla fattispecie prevedeva l'iscrizione dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato. Ha inoltre ribadito che la disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente alle annualità pregresse. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    "Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo"

    Nel testo applicabile alla fattispecie, la decadenza dalla rateazione comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo originario in misura piena, dedotto quanto già versato; la Corte distingue tale disciplina da quella sopravvenuta.

  • art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena"

    La norma sopravvenuta disciplina diversamente la base di calcolo dell'iscrizione a ruolo, riferendola ai residui importi dovuti; la Corte la considera non applicabile retroattivamente.

  • art. 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    È richiamato quale norma che ha modificato la disciplina della rateazione e introdotto l'art. 15-ter d.P.R. 602/1973.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    La Corte afferma che la non retroattività si riferisce all'intero art. 3-bis d.lgs. 462/1997, non essendo prevista alcuna limitazione a singole parti della disposizione.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È richiamato dalla contribuente a sostegno della tesi interpretativa, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di decadenza dalla rateizzazione dei debiti derivanti da comunicazioni di irregolarità, occorre distinguere tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta: la modifica normativa che incide sulla base di calcolo degli importi da iscrivere a ruolo non si applica automaticamente ai rapporti già definiti sotto il vigore della precedente disciplina, se il legislatore ha escluso la retroattività.
  • Quando la norma prevede l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, la sanzione va riferita all'obbligazione residua secondo la formulazione vigente ratione temporis, senza trasporre il regime introdotto successivamente.
  • Il giudice di merito incorre in violazione di legge se equipara norme temporalmente distinte e applica retroattivamente la disciplina sopravvenuta nonostante una espressa clausola di non retroattività.
  • In sede di controllo di legittimità, la Corte valorizza il dato testuale della norma e la disciplina transitoria per stabilire l'ambito temporale di applicazione della modifica legislativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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