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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18836/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la valutazione della gravità indiziaria rispetto alla contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che la partecipazione sarebbe stata sporadica, di breve durata, priva di contributo organico e fondata su interpretazioni assuntive delle intercettazioni; 2) l'assenza di indizi specifici per la partecipazione alla coltivazione (capo 197); 3) la duplicazione della contestazione per i capi 199 e 200, che secondo la difesa sarebbero riconducibili a un unico fatto storico (stesso trasporto della stessa sostanza); 4) l'illegittimità delle esigenze cautelari e la sproporzione della custodia in carcere, per mancanza di pericolo concreto di reiterazione e per l'insufficienza della prova del peso criminale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame e il G.I.P. avessero fornito adeguata motivazione circa la gravità indiziaria, valorizzando conversazioni intercettate e attività investigative che collocano l'indagato in un rapporto continuativo con il sodalizio capeggiato da Emilio Raco (cura della piantagione, raccolta, trasporti, messa a disposizione di un terreno come nascondiglio). Ha confermato che le due condotte di trasporto del 27/09/2023 e del 02/10/2023 sono autonome (diversi luoghi di occultamento) e quindi legittimamente contestate separatamente. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, che ha indicato la capacità criminale dell'indagato, la continuità dell'attività illecita, i contatti con altri affiliati e il ruolo non secondario svolto, giustificando la custodia in carcere come misura idonea. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter (disposizioni attuative c.p.p.). Decisione del 18.02.2026.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti: i reati-fine (coltivazione, raccolta, trasporto, detenzione) sono i fatti che integrano le condotte dalla cui commissione si desume il contributo all'associazione dedita al narcotraffico.

  • Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis

    l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2

    Stabilisce i criteri per il giudizio cautelare: ai fini dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità (grave indizio), senza richiedere la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 192 (commi richiamati)

    richiamo ai commi 3 e 4 (non al comma 2) dell'art. 192 c.p.p.

    Distingue il grado di valutazione degli indizi: per la custodia cautelare non è necessario il livello di precisione/concordanza richiesto dal comma 2 per la prova nel giudizio di merito; il giudice cautelare può fondarsi su elementi probatori idonei a una qualificata probabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rinvio alla presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di determinate condizioni; la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a richiamare tale presunzione ma ha fornito motivazioni autonome sulla pericolosità dell'indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la presenza di "gravi indizi" intesi come elementi che consentono una qualificata probabilità di responsabilità: non si richiede il grado di precisione/concordanza necessario per la condanna nel giudizio di merito.
  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: verifica soltanto l'adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente rilevanti e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito facendo una nuova valutazione degli elementi probatori.
  • Le intercettazioni conversazionali, compreso linguaggio criptico o cifrato, sono valutate dal giudice di merito secondo le massime di esperienza; la legittimità della interpretazione è sindacabile in Cassazione solo se risulta manifestamente illogica.
  • Condotte di trasporto distinte temporalmente e con differenti modalità o luoghi di occultamento possono costituire reati autonomi e non essere impropriamente cumulati in un unico fatto, anche se riconducibili a uno stesso disegno criminoso.
  • Per giustificare la custodia in carcere il giudice può valorizzare la continuità e la stabilità dell'attività delittuosa, il numero e la gravità dei reati, il ruolo dell'indagato nell'organizzazione e i contatti con altri soggetti attivi nel traffico; la difesa deve contestare con specificità e argomentazioni logiche tali valutazioni per ottenere successo in sede di legittimità.
  • Le censure difensive che si limitano a proporre una lettura alternativa delle stesse fonti probatorie (senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione) sono inidonee in sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari.

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