Cassazione Penale, Sentenza n. 18836/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la valutazione della gravità indiziaria rispetto alla contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che la partecipazione sarebbe stata sporadica, di breve durata, priva di contributo organico e fondata su interpretazioni assuntive delle intercettazioni; 2) l'assenza di indizi specifici per la partecipazione alla coltivazione (capo 197); 3) la duplicazione della contestazione per i capi 199 e 200, che secondo la difesa sarebbero riconducibili a un unico fatto storico (stesso trasporto della stessa sostanza); 4) l'illegittimità delle esigenze cautelari e la sproporzione della custodia in carcere, per mancanza di pericolo concreto di reiterazione e per l'insufficienza della prova del peso criminale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame e il G.I.P. avessero fornito adeguata motivazione circa la gravità indiziaria, valorizzando conversazioni intercettate e attività investigative che collocano l'indagato in un rapporto continuativo con il sodalizio capeggiato da Emilio Raco (cura della piantagione, raccolta, trasporti, messa a disposizione di un terreno come nascondiglio). Ha confermato che le due condotte di trasporto del 27/09/2023 e del 02/10/2023 sono autonome (diversi luoghi di occultamento) e quindi legittimamente contestate separatamente. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, che ha indicato la capacità criminale dell'indagato, la continuità dell'attività illecita, i contatti con altri affiliati e il ruolo non secondario svolto, giustificando la custodia in carcere come misura idonea. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter (disposizioni attuative c.p.p.). Decisione del 18.02.2026.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti: i reati-fine (coltivazione, raccolta, trasporto, detenzione) sono i fatti che integrano le condotte dalla cui commissione si desume il contributo all'associazione dedita al narcotraffico.
Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis
l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2
Stabilisce i criteri per il giudizio cautelare: ai fini dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità (grave indizio), senza richiedere la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 192 (commi richiamati)
richiamo ai commi 3 e 4 (non al comma 2) dell'art. 192 c.p.p.
Distingue il grado di valutazione degli indizi: per la custodia cautelare non è necessario il livello di precisione/concordanza richiesto dal comma 2 per la prova nel giudizio di merito; il giudice cautelare può fondarsi su elementi probatori idonei a una qualificata probabilità.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rinvio alla presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di determinate condizioni; la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a richiamare tale presunzione ma ha fornito motivazioni autonome sulla pericolosità dell'indagato.
Codice di procedura penale, art. 616
ex art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp.
Disposizione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione della Corte.
Massime di principio
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la presenza di "gravi indizi" intesi come elementi che consentono una qualificata probabilità di responsabilità: non si richiede il grado di precisione/concordanza necessario per la condanna nel giudizio di merito.
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: verifica soltanto l'adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente rilevanti e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito facendo una nuova valutazione degli elementi probatori.
- Le intercettazioni conversazionali, compreso linguaggio criptico o cifrato, sono valutate dal giudice di merito secondo le massime di esperienza; la legittimità della interpretazione è sindacabile in Cassazione solo se risulta manifestamente illogica.
- Condotte di trasporto distinte temporalmente e con differenti modalità o luoghi di occultamento possono costituire reati autonomi e non essere impropriamente cumulati in un unico fatto, anche se riconducibili a uno stesso disegno criminoso.
- Per giustificare la custodia in carcere il giudice può valorizzare la continuità e la stabilità dell'attività delittuosa, il numero e la gravità dei reati, il ruolo dell'indagato nell'organizzazione e i contatti con altri soggetti attivi nel traffico; la difesa deve contestare con specificità e argomentazioni logiche tali valutazioni per ottenere successo in sede di legittimità.
- Le censure difensive che si limitano a proporre una lettura alternativa delle stesse fonti probatorie (senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione) sono inidonee in sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari.
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