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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30360/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio l'ente postale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che, per comodità, aveva consegnato a una dipendente dell'ufficio postale modelli F24 già compilati e la relativa provvista per eseguirne il pagamento; in seguito aveva scoperto che i pagamenti riferiti ad annualità pregresse non risultavano eseguiti e che il timbro sulle quietanze era falso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo il rapporto di occasionalità necessaria ex art. 2049 c.c., poiché la dipendente era addetta alla consulenza e non alla cassa, senza una situazione di apparenza idonea a imputare al datore l'illecito. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame, ritenendo integrata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., poiché la dipendente era effettivamente incaricata presso la filiale, aveva ricevuto modelli e denaro in ragione delle sue mansioni, l'operazione rientrava nell'attività dell'ente e le mansioni affidatele avevano reso possibile o agevolato il fatto dannoso; aveva inoltre ritenuto irrilevante che le somme non fossero pervenute nella disponibilità dell'ente. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2049 e 2697 c.c. e dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che mancasse prova della riconducibilità della condotta illecita alle mansioni svolte e della coerenza della finalità perseguita con tali mansioni; ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avesse acquisito, ex art. 210 c.p.c., la sentenza penale assolutoria relativa alla dipendente, che a suo dire avrebbe escluso il mancato pagamento dei modelli F24 e ipotizzato un errore interno o di coordinamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciavano correttamente una violazione dell'art. 2697 c.c. come errata ripartizione dell'onere della prova; quanto all'art. 2049 c.c., la doglianza non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, secondo cui il nesso di occasionalità necessaria non viene meno se il dipendente agisce oltre i limiti delle incombenze o in violazione degli ordini, purché le mansioni assegnate abbiano reso possibile o agevolato il fatto produttivo del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurata come reale errore nella distribuzione dell'onere probatorio, ma come contestazione del giudizio di fatto. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata difesa della parte intimata. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro o preponente ricorre quando le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il fatto illecito, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle incombenze o in violazione degli ordini ricevuti; rileva il nesso di occasionalità necessaria.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia invertito la regola di distribuzione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è deducibile come tale quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura ex art. 360 n. 5 non può tradursi in un surrettizio riesame del materiale istruttorio; la doglianza sulla violazione di legge non può mascherare una richiesta di diversa valutazione del merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Nel ricorso si invocava il potere del giudice di ordinare l'esibizione di un documento, ma la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando l'incombenza affidata al dipendente abbia reso possibile o facilitato l'illecito, anche se la condotta sia stata posta in essere oltre i limiti dell'incarico o in violazione di direttive interne.
  • La responsabilità del preponente non è esclusa dal fatto che il dipendente abbia trattenuto indebitamente le somme o abbia tenuto una condotta fraudolenta, se l'azione si innesta nell'ambito delle mansioni e dell'organizzazione del servizio.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si allega un vero errore nella ripartizione dell'onere della prova; se la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che formalmente invoca violazione di legge ma, in sostanza, chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile, specie quando pretende un sindacato sul merito precluso dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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