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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27008/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per un motivo unico la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., sostenendo la violazione di norme processuali a pena di nullità in relazione all'omessa statuizione nei confronti del responsabile civile AIG Europe Limited. In particolare si lamentava che, pur essendo il responsabile civile costituito e partecipe al giudizio, la sentenza aveva condannato solo l'imputata senza pronunciare la condanna solidale del responsabile civile e senza statuire sulla manleva dell'assicuratore (art. 1917 c.c.), violando gli artt. 538 e 541 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente a dolersi dell'omessa pronuncia sulla condanna del responsabile civile. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la solidarietà ope legis tra imputato e responsabile civile (art. 538 c.p.p.) fa sì che le conclusioni nei confronti di uno si estendano all'altro e che l'omissione della statuizione sia una irregolarità che può essere sanata tramite correzione di errori materiali, ma non in sede di legittimità se il ricorso è inammissibile. Di conseguenza la Corte non ha proceduto alla correzione e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale l'imputata è stata condannata; funzione fattuale nella sentenza di merito che ha riconosciuto la responsabilità penale della ricorrente.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Statuisce la solidarietà ope legis tra imputato e responsabile civile: le conclusioni e le pronunce nei confronti di uno degli obbligati si estendono all'altro, riducendo l'interesse dell'imputato a impugnare l'omessa statuizione contro il responsabile civile.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Prevede che l'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile in solido con l'imputato condannato consegue di diritto alla condanna; l'omissione può essere corretta come errore materiale.

  • art. 1917 cod. civ.

    Riguarda la manleva dell'assicuratore: la Corte ha ritenuto che l'esclusione della statuizione sulla manleva non costituisce interesse per l'imputato a impugnare, dato il regime di solidarietà e la possibilità di correzione.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Disciplinando la richiesta di condanna del responsabile civile, è stata qualificata dalla giurisprudenza come norma di carattere ordinatorio; la mancata osservanza è mera irregolarità e non comporta revoca tacita della costituzione di parte civile.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Prevede la procedura di correzione di errori materiali; la Corte osserva che tale rimedio non può essere esercitato in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile, per effetto combinato con l'art. 130 c.p.p.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma generale che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione se l'impugnazione è dichiarata inammissibile; applicata per impedire la correzione in cassazione quando il ricorso non è ammissibile.

Massime di principio

  • L'imputato non ha interesse a impugnare la sentenza per l'omessa pronuncia di condanna solidale del responsabile civile quando la solidarietà ope legis (art. 538 c.p.p.) assicura l'estensione delle conclusioni e dei suoi effetti anche al responsabile civile.
  • La mancata statuizione sul responsabile civile o sulla manleva dell'assicuratore è spesso qualificata come mera irregolarità sanabile tramite correzione di errori materiali, ma tale correzione in Cassazione è preclusa se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La presentazione delle conclusioni contro il solo imputato non equivale di regola a revoca della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile; l'omissione formale non comporta automaticamente danno all'imputato.
  • Se si vuole ottenere in giudizio la condanna espressa del responsabile civile è comunque prudente formulare specifica e tempestiva richiesta, ma la sua omissione non garantisce automaticamente un vizio sanabile in Cassazione se manca interesse ad impugnare.
  • Quando si propone ricorso in Cassazione volto a far correggere omissioni meramente formali riguardanti il responsabile civile, valutare preliminarmente l'esistenza dell'interesse a impugnare: in sua mancanza il ricorso sarà dichiarato inammissibile e non consentirà la correzione.

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