Cassazione Penale, Sentenza n. 38402/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spera era stata condannata per falso in atto pubblico (artt. 81, comma 2; 476, comma 2; 482 c.p.) per aver formato falsamente due provvedimenti di sgravio fiscale, presentati come emessi dall'Agenzia delle Entrate e consegnati a Mirko Piciucchi e Barbara Poggiani. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) errata qualificazione degli atti come 'atto pubblico fidefacente' anziché come certificazioni amministrative (artt. 476/477/482 c.p.); 2) vizio di motivazione nella qualificazione giuridica e nella produttività di effetti giuridici verso terzi; 3) e 4) doglianze sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e sul concetto di abitualità/continuazione; 5), 6) e 7) censure sulla mancanza di prova e sulla quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto alle parti civili (art. 2059 c.c., art. 185 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che i documenti falsificati costituiscano provvedimenti di sgravio che attestano, in virtù dell'attività del pubblico ufficiale, l'inesistenza o la decurtazione del debito erariale e pertanto abbiano natura di atto pubblico fidefacente ai sensi dell'art. 476 c.p.; le obiezioni sulla natura meramente 'telematica' o 'certificatoria' degli atti sono state ritenute ininfluenti alla luce della giurisprudenza che ammette attestazioni implicite e atti che producono effetti estintivi o modificativi. I motivi relativi all'art. 131-bis sono stati dichiarati inammissibili per genericità dell'impugnazione di merito. I rilievi sulla mancanza di motivazione e quantificazione del danno non patrimoniale non sono stati accolti: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione equitativa e la quantificazione operata dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.600 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla determinazione della pena per il reato continuato; il giudice di merito ha operato la valutazione senza rilievi di cassazione
Gli sgravii fiscali falsificati sono stati qualificati dalla Corte come "atto pubblico fidefacente": atti che attestano fatti di cui il pubblico ufficiale prende cognizione nell'esercizio delle sue funzioni e che possono produrre effetti estintivi/modificativi sulla posizione giuridica del terzo
Norma relativa al falso di atto pubblico applicata alla fattispecie di provvedimenti di sgravio falsi
Richiamata dalla difesa come possibile fattispecie alternativa (falso in certificazioni amministrative); la Corte ha ritenuto però prevalente la qualificazione come atto pubblico ai sensi dell'art. 476
Invocata dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di merito che la richiamavano per genericità dell'impugnazione e perché non adeguatamente argomentati
Norma sul risarcimento del danno non patrimoniale: la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito, purché motivata nel percorso logico
Richiamato nella doglianza sulle modalità di prova del danno; la Cassazione ha confermato che il giudice può liquidare equitativamente il danno morale sulla base degli elementi probatori e del percorso logico indicato
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- I provvedimenti di sgravio fiscale che attestano la riduzione o l'estinzione di un debito erariale e che risultano dalla cognizione dell'attività del pubblico ufficiale possono essere qualificati come atto pubblico fidefacente (art. 476 c.p.), anche se generati telematicamente e privi di dettagli motivazionali.
- La distinzione tra 'certificato amministrativo' e 'atto pubblico' va compiuta valutando l'effetto dell'atto sulla posizione giuridica dei terzi: se l'atto è idoneo a produrre effetti estintivi, modificativi o traslativi rilevanti nei confronti di terzi, è più probabile la qualificazione come atto pubblico.
- Motivi di impugnazione generici, specialmente quando invocano norme come l'art. 131-bis c.p., sono inammissibili: l'appello o il ricorso devono contenere argomentazione specifica e collegamenti fattuali e giuridici alla norma invocata.
- La liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa: il giudice deve indicare i fatti considerati e il percorso logico che giustifica il quantum; non è richiesto un calcolo matematico analitico, ma è necessario che la motivazione non sia meramente formulaica o contraddittoria.
- La non impugnabilità formale di un provvedimento (es. sgravio migliorativo per il contribuente) non esclude che esso possa costituire atto pubblico ai fini del reato di falso se idoneo a incidere su posizioni giuridiche esterne.
- Chi contesta o propone ricorso per evitare responsabilità penali o per chiedere la tenuità del fatto deve svolgere in modo completo e specifico l'analisi delle circostanze (criteri di cui all'art. 133 c.p.) per superare il vaglio di ammissibilità e di merito.
- In caso di soccombenza in Cassazione il condannato può essere tenuto a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: è quindi importante documentare e depositare adeguata nota spese in grado di giustificare l'importo richiesto.
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