Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (posta)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società assicuratrice di ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima negoziazione di due assegni non trasferibili, emessi a favore di soggetti determinati e poi incassati da persona diversa dal beneficiario. In primo grado il giudice di pace aveva ritenuto responsabile la società postale per la mancata diligenza nell'identificazione dell'incassante, ma aveva anche attribuito alla società assicuratrice un concorso di colpa del 50% per avere spedito il titolo al beneficiario con posta ordinaria. La decisione era stata appellata solo sul capo relativo al concorso di colpa, e il tribunale aveva escluso tale concorso aderendo all'orientamento precedente alle Sezioni Unite del 2020, ritenendo irrilevanti le modalità di spedizione e il rischio assunto dall'emittente. La società postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione della normativa sul servizio postale e dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nell'escludere il nesso causale tra la spedizione incauta dell'assegno e il danno conseguente, nonostante il successivo intervento negligente della banca/ente negoziatore; la controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che il giudice di merito non aveva correttamente applicato il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite in tema di spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili: la scelta della posta ordinaria può costituire un antecedente causale concorrente del danno e può giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, senza che sia sufficiente invocare in modo astratto la sola successiva condotta della banca negoziatrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione del concorso di colpa alla luce delle circostanze concrete. Il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito, dovendo il giudice di rinvio rideterminare anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ne esclude l'utilizzabilità diretta come parametro per affermare il concorso di colpa del mittente nei confronti dei terzi; le norme sul servizio postale operano nei rapporti tra gestore e utenti del servizio.
D.M. 26 febbraio 2004
Il richiamo alla disciplina postale successiva alla privatizzazione non è ritenuto, di per sé, decisivo per fondare la responsabilità o il concorso di colpa verso i terzi.
Il concorso del fatto colposo del creditore/mittente va valutato in concreto, in rapporto al nesso causale e alle modalità della condotta che ha esposto il mittente a un rischio non consentito.
art. 43 R.D. n. 1736/33
Richiamato come norma relativa agli assegni, in collegamento con la disciplina della circolazione e negoziazione del titolo non trasferibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamati, in via di principi generali della causalità civile, per la teoria della condicio sine qua non e per il criterio della causalità adeguata.
Norma richiamata per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nella responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra una condotta e il danno si compie secondo i criteri della condicio sine qua non e della causalità adeguata, selezionando tra le concause solo gli antecedenti rilevanti secondo un giudizio ex ante.
- Il giudice di legittimità può censurare l'erronea sussunzione del fatto accertato nel criterio causale applicato dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia selezionato in modo non conforme alla disciplina sostanziale gli antecedenti causali rilevanti.
- La spedizione di un assegno non trasferibile mediante posta ordinaria può integrare un comportamento colposo del mittente, poiché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza e può concorrere causalmente con l'eventuale negligenza dell'ente negoziatore.
- Le norme che disciplinano il servizio postale non sono direttamente opponibili ai terzi per escludere o affermare automaticamente il concorso di colpa: occorre una valutazione concreta delle modalità di trasmissione prescelte e del livello di rischio così assunto.
- In presenza di un pagamento indebito a soggetto non legittimato di un assegno non trasferibile, il giudice deve valutare in concreto sia la condotta del mittente nella spedizione del titolo sia la condotta dell'ente negoziatore nell'identificazione del presentatore, potendo entrambi concorrere nella produzione del danno.
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