Cassazione Civile, Ordinanza n. 28892/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento, da parte dell’agente della riscossione, per una somma complessiva di euro 241.589,79, in parte in privilegio e in parte in chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito con riserva. La società fallita propose opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., sostenendo che il credito coincidesse con quello già oggetto di avviso di accertamento esecutivo impugnato e ancora sub iudice nel contenzioso tributario. Il tribunale dichiarò però inammissibile l’opposizione, ritenendo che il decreto di ammissione con riserva avesse sostanzialmente differito la cognizione sull’intera domanda fino alla definizione del giudizio tributario. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 96, 98 e 99 l. fall. e dell’art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Tuttavia, in sede di legittimità non risultava depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, ma solo la distinta di accettazione e prova della spedizione; inoltre gli intimati non svolsero difese.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di censura, perché ha rilevato il difetto di prova dell’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione: era stata prodotta soltanto la distinta di accettazione postale, senza l’avviso di ricevimento e senza successivo deposito dello stesso entro i termini utili. In assenza di attività difensiva degli intimati, e non essendo stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini per il deposito dell’avviso o di rinnovazione della notificazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
richiamato come base normativa dell’opposizione allo stato passivo; non viene però esaminato il merito della sua applicazione per l’inammissibilità del ricorso
art. 96 legge fall.
evocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 98 e 99 l. fall., ma non scrutinato nel merito
art. 99 legge fall.
evocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 96 e 98 l. fall., ma non scrutinato nel merito
art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura, senza decisione di merito
la produzione dell’avviso di ricevimento è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta e l’instaurazione del contraddittorio
l’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione
nel rito camerale non partecipato il deposito dell’avviso o l’istanza connessa deve avvenire al più tardi con la memoria prevista da tale norma
art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
la produzione tardiva dell’avviso può avvenire anche senza notifica alle altre parti mediante elenco, secondo il principio richiamato
non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione in mancanza dell’avviso di ricevimento e di attività difensiva dell’intimato
la rimessione in termini è ipotizzabile solo su istanza del difensore presente, che provi di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell’avviso
art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982
indicato come norma che prevede il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione alle Amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
richiamato per il testo introduttivo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l’avviso di ricevimento del plico è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l’effettiva instaurazione del contraddittorio.
- Se l’avviso di ricevimento non è stato allegato al ricorso e non viene successivamente depositato nei termini consentiti, il ricorso è inammissibile, salvo che la parte attivi tempestivamente i rimedi processuali previsti.
- In caso di procedimento camerale non partecipato, l’eventuale istanza per la rimessione in termini o per il deposito del documento mancante deve essere proposta al più tardi con la memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c..
- La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è consentita quando manchi l’avviso di ricevimento e l’intimato non svolga alcuna difesa, restando decisivo il difetto di prova della notificazione.
- L’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, per le quali opera il regime della prenotazione a debito.
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