Cassazione Civile, Ordinanza n. 34686/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'imposta di registro ritenendo che vi fosse stata, in realtà, una cessione di azienda tra due società, dissimulata attraverso una serie di operazioni progressive concluse il 31 dicembre 2009: passaggio graduale dei dipendenti, cessione di attrezzature, veicoli, rapporti commerciali, contrattuali e professionali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo non dimostrata la cessione d'azienda e sottolineando la mancanza di elementi oggettivi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; il primo, assorbente, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR fosse generica, assertiva e non intellegibile nei passaggi decisivi sulla pretesa cessione d'azienda dissimulata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da nullità per motivazione insufficiente/apparente, poiché il ragionamento della CTR era formulato in termini troppo generici e non consentiva di comprendere in modo chiaro le ragioni del decisum. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione nei casi in cui il decisum non sia comprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede che la sentenza del giudice tributario contenga una concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a pena di nullità.
art. 6, comma 4, d.l. 193/2016
richiamato solo per riferire che in altro giudizio analogo era stata dichiarata l'estinzione per definizione agevolata; non incide sulla decisione del presente ricorso.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando l'iter argomentativo del giudice di merito è così generico, assertivo o incoerente da non consentire di comprendere le ragioni concrete della decisione.
- Nel giudizio tributario la motivazione deve dare conto in modo intellegibile degli elementi fattuali e logici posti a fondamento dell'accertamento o del rigetto della pretesa, soprattutto quando si controverta sulla simulazione o dissimulazione di un'operazione economica complessa.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su affermazioni non chiarite, su riferimenti fattuali non specificati o su passaggi logici non collegati tra loro, la sentenza è cassabile per nullità ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992.
- L'accoglimento del motivo di nullità della sentenza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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