Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire (10.01.2020) relativa alla sentenza penale n. 462/2003. Hanno articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione per mancata valutazione dell'accoglibilità dell'istanza di sanatoria nonostante dichiarazioni del tecnico comunale favorevoli; (2) violazione degli artt. 11, comma 1, 31, commi 2 e 3, 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione sostenendo la legittimazione a chiedere la sanatoria (uno è autore dell'abuso, l'altra detiene l'immobile) e che il Tribunale ha dichiarato l'istanza irricevibile senza spiegazioni, non considerando che i ritardi dipendevano dall'inerzia della PA; (3) violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) L. 241/1990 e vizio di motivazione per mancata valutazione della richiesta di termine per acquisire il parere dell'ATER al fine di integrare l'istruttoria comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'ordine di demolizione di una sentenza penale passata in giudicato può essere revocato solo se esistono atti amministrativi o giurisdizionali che lo rendano incompatibile o abbiano già provveduto alla sanatoria; la sospensione è ammessa solo se è ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, che a brevissimo termine verrà adottato un provvedimento in conflitto con l'ordine di demolizione. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente rilevato l'assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in contrasto e aveva valutato negativamente l'accoglibilità della domanda di sanatoria perché le opere erano state realizzate in zona sismica senza preventiva autorizzazione sismica e senza direzione dei lavori, il che esclude il requisito della 'doppia conformità' richiesto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001. Pertanto l'istanza di sanatoria era non accoglibile e irrilevante la richiesta di acquisizione di documentazione aggiuntiva (parere ATER). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    art. 11, art. 31, art. 36, art. 44, art. 45

    La Corte interpreta che la sanatoria ai sensi dell'art. 36 richiede la 'doppia conformità' delle opere (al momento della realizzazione e al momento della domanda) e che l'assenza di preventiva autorizzazione sismica preclude la sanabilità; l'art. 31 consente l'ordine di demolizione che può essere revocato solo in presenza di atti amministrativi/giurisdizionali incompatibili.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    art. 6, comma 1, lett. b)

    Richiesta di sospensione o di concedere termini per acquisire documenti deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione, ma tale richiesta diventa irrilevante se esistono ostacoli di merito alla sanatoria (es. mancanza di requisito della doppia conformità).

  • Codice di procedura penale

    Regola la liquidazione delle spese processuali: il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione derivante da sentenza penale definitiva può essere revocato solo se esistono atti amministrativi o giudiziari già adottati che rendono incompatibile l'ordine o che hanno già sanato l'opera; mere prospettive future non sono sufficienti.
  • La sospensione dell'esecuzione è ammessa soltanto se sussiste una concreta e ragionevolmente prevedibile probabilità che, in brevissimo tempo, l'autorità amministrativa o giudiziaria adotti un provvedimento contrastante con l'ordine di demolizione.
  • Per ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 è necessario dimostrare la 'doppia conformità' (al momento della realizzazione e al momento della domanda); la mancanza di preventiva autorizzazione sismica ne esclude in genere la possibilità.
  • Il richiedente la sospensione/revoca deve fornire elementi concreti sui tempi di definizione e sull'esito probabile della procedura amministrativa; l'inerzia della PA può essere rilevante solo se dimostrata e se comunque idonea a garantire una rapida definizione.
  • Richieste istruttorie accessorie (es. acquisizione di pareri di terzi proprietari) possono essere inutili se esistono evidenti ostacoli di merito alla sanatoria; il giudice può ritenere superflua l'integrazione documentale quando il presupposto sostanziale della sanatoria manca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.