Cassazione Civile, Ordinanza n. 33633/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia riguarda l'affrancazione di un fondo rustico gravato da livello/enfiteusi. In primo grado, a seguito di domanda dei livellari, il giudice aveva accolto la declaratoria di avvenuta affrancazione e determinato il canone di affranco in euro 5.343,41. L'istituto concedente aveva proposto opposizione, poi accolta dal giudice di appello, che aveva riformato la decisione di primo grado, fissando il canone di affranco in euro 43.970,58 e condannando inoltre i soggetti obbligati al pagamento dei canoni scaduti nel quinquennio anteriore. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 607 del 1966 e dell'art. 975 c.c., sostenendo che il canone originario dell'enfiteusi era in natura (un quarto dei prodotti del suolo) e che, quindi, il canone di affranco avrebbe dovuto essere calcolato convertendo in denaro il canone originario e aggiornandolo al momento dell'affrancazione, senza tener conto dell'incremento di valore del bene derivante da opere edilizie né delle opere eseguite dall'enfiteuta. Ha inoltre contestato l'attività del c.t.u. e i quesiti a lui rivolti, ritenuti non conformi ai fatti principali della domanda di affrancazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la deduzione relativa al canone originario in natura costituiva questione nuova, introdotta per la prima volta in cassazione, involgente anche accertamenti di fatto, senza che il ricorrente avesse indicato di averla tempestivamente dedotta nei gradi di merito e in quale atto; dall'altro lato, ha osservato che la censura contro la consulenza tecnica d'ufficio e i quesiti formulati al c.t.u. era inammissibile perché l'eventuale nullità della consulenza doveva essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito e, poiché rimasta assorbita dalla decisione di primo grado, riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; non risultando tali attività indicate dal ricorrente, la questione non era scrutinabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la controversia aveva ad oggetto l'affrancazione di fondo rustico.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di devoluzione del fondo in favore del concedente
L. 22 luglio 1966, n. 607
richiamata quale disciplina dell'opposizione al provvedimento di affrancazione e del relativo giudizio
invocato dal ricorrente in relazione al calcolo del canone di affranco
art. 1, commi 2 e 4, L. n. 607 del 1966
invocato dal ricorrente per sostenere il criterio di determinazione del canone di affranco
la nullità dell'indagine del c.t.u. doveva essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito
la questione non più esaminata in primo grado doveva essere riproposta in appello per non considerarsi rinunciata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclusa l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato per la natura della controversia
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al contributo unificato, ma ritenuto non operante nel caso di affrancazione di fondo rustico
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o questioni miste di fatto e diritto che non risultino dedotte e trattate nei gradi di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e quando le abbia già prospettate.
- La censura che presuppone un diverso accertamento del contenuto originario del rapporto agrario o enfiteutico è inammissibile se tale contenuto non sia stato oggetto di accertamento nei gradi di merito e venga dedotto per la prima volta in cassazione.
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio deve essere tempestivamente eccepita nella sede processuale in cui è sorta e, se la questione resta assorbita dalla decisione di primo grado, deve essere riproposta in appello a pena di rinuncia; in mancanza, non è deducibile per la prima volta in cassazione.
- Le doglianze sulla determinazione del canone di affranco non sono scrutinabili in cassazione quando dipendano da censure non coltivate tempestivamente nel merito o da contestazioni che richiedano un accertamento fattuale precluso al giudice di legittimità.
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