Ordinanza n. 47/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione trasmesso il 27 ottobre 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Dalla motivazione dell’atto risultava che il datore di lavoro richiedente era stato destinatario di un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 29 novembre 2023, per la violazione dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia a seguito del rilascio del visto, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. In sede cautelare ha contestato la revoca e prospettato una questione di legittimità costituzionale, lamentando in particolare l’assenza di una valutazione individuale della situazione del lavoratore. Ha inoltre allegato una PEC, risalente al 16 ottobre 2025, con cui un diverso datore di lavoro, non meglio identificato, avrebbe manifestato l’intenzione di assumerlo, insieme ad altri dieci lavoratori.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha qualificato la revoca del nulla osta prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, del d.l. 73/2022 come revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata valutazione della situazione individuale del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato senza i presupposti di legge, nell’ambito di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alla procedura ordinaria, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati d’ingresso. Ha escluso inoltre la rilevanza della prospettata assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, poiché tale circostanza non elimina la causa ostativa riferita al titolo originariamente rilasciato. La domanda cautelare monocratica era già stata respinta con precedente decreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ricorrendo la causa ostativa indicata dalla norma, costituisce un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria ed espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del titolo.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
violazione delle norme contenute nel T.U.I. ex art. 22 comma 12 del d.lgs 286/98
La condanna del datore di lavoro per la violazione della disposizione è il presupposto fattuale della causa ostativa posta a fondamento della revoca del nulla osta.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, rigettata dal TAR per l’assenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, del d.l. 73/2022, quando sopravviene o viene accertata una causa ostativa riferita al datore di lavoro richiedente, ha natura di revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti del titolo ampliativo.
- La mancata valutazione della situazione individuale del lavoratore non rende di per sé illegittima la revoca del nulla osta quando il lavoratore sia entrato in Italia nell’ambito di una procedura eccezionale senza che sussistessero i presupposti di legge: la sua permanenza consentirebbe di eludere il sistema dei flussi programmati d’ingresso.
- L’intenzione di un diverso datore di lavoro di assumere lo straniero non elide la causa ostativa riferita al nulla osta originariamente rilasciato, poiché il nuovo rapporto prospettato non incide sulla legittimità del ritiro del titolo fondato sulla posizione del datore di lavoro iniziale.
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