Cassazione Penale, Sentenza n. 27594/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società era imputata di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 per il reato di cui all'art. 590 c.p., commesso da Marinucci Ermanno e Mantegazza Carlo nell'interesse e a vantaggio della società ai danni del lavoratore Angelini Marinucci Renato il 30/9/2009. Il Tribunale di Fermo aveva dichiarato l'estinzione dell'illecito amministrativo per prescrizione applicando le norme penalistiche (art. 157 c.p.). Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che la prescrizione dell'illecito amministrativo degli enti è regolata dall'art. 22 D.lgs. 231/2001 (termine quinquennale e sospensione del termine se vi è contestazione dell'illecito o richiesta di misure interdittive) e che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disciplina della prescrizione penale della persona fisica anziché quella specifica prevista per gli enti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la disciplina applicabile sia quella dell'art. 22 D.lgs. 231/2001 e non la disciplina penalistica degli artt. 157 e ss. c.p. Poiché era in corso il processo a carico dell'ente, il termine quinquennale di prescrizione doveva intendersi sospeso fino alla definizione del processo stesso; conseguentemente la sentenza del Tribunale di Fermo è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Fermo in diversa composizione perché si uniformi ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 22
«le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato»; comma 2: «interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59»; comma 4: «se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio»
La prescrizione degli illeciti amministrativi degli enti è quinquennale e il termine può essere interrotto/sospeso dalle specifiche vicende procedurali previste (contestazione dell'illecito, richiesta di misure interdittive). La sospensione opera fino alla sentenza che definisce il giudizio relativo all'ente, non fino a quella sul procedimento penale nei confronti della persona fisica.
Riferimento al reato presupposto (lesioni o altro delitto) da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente; non determina di per sé la disciplina della prescrizione dell'ente.
Codice penale, artt. 157 e ss.
Normativa sulla prescrizione penale applicabile alla responsabilità dell'imputato persona fisica; non deve essere estesa al regime di prescrizione specifico degli illeciti amministrativi degli enti ex D.lgs. 231/2001.
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25-septies
Indica la responsabilità amministrativa dell'ente per specifici reati (qui richiamato come norma attributiva dell'illecito amministrativo derivante dal reato di cui all'art. 590 c.p.).
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 59
Disciplina la contestazione dell'illecito amministrativo; la contestazione rileva ai fini dell'interruzione/sospensione della prescrizione ex art. 22.
Codice civile, artt. 2943 e ss. e art. 2945, comma 2 (richiamati)
La disciplina dell'art. 22 è stata modellata sulla prescrizione civilistica: l'atto introduttivo del giudizio ha effetto interruttivo e la prescrizione è sospesa per la durata del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide la pretesa relativa all'ente.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 (richiamato)
Richiami dottrinali/interpretativi: la disciplina amministrativa delle sanzioni ha caratteristiche proprie che hanno ispirato l'art. 22 del d.lgs. 231/2001.
Massime di principio
- Per gli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti la disciplina della prescrizione è quella dell'art. 22 D.lgs. 231/2001 e non le norme penali sulla prescrizione (art. 157 c.p.).
- Il termine di prescrizione è quinquennale dalla consumazione del reato presupposto, ma può essere interrotto dalla contestazione dell'illecito amministrativo o dalla richiesta di misure cautelari interdittive; se interrotta mediante contestazione, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio a carico dell'ente.
- La sospensione della prescrizione va riferita al giudizio che riguarda l'ente; non è rilevante né necessario che il procedimento nei confronti della persona fisica abbia identica sorte o che esista affatto un giudizio a carico dell'autore materiale.
- Non va fatto dipendere il decorso o la sospensione della prescrizione dell'ente da vicende processuali autonome e accidentali relative a soggetti diversi (es. imputati persone fisiche): la tutela richiede che l'accertamento della responsabilità dell'ente segua regole autonome e coerenti con l'art. 22.
- Se in una vicenda simile il Tribunale dichiara la prescrizione applicando norme penali, l'atto è suscettibile di impugnazione perché l'interpretazione corretta richiede l'applicazione dell'art. 22 e la valutazione della presenza di atti interruttivi/sospensivi relativi al procedimento contro l'ente.
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