Cassazione Civile, Ordinanza n. 24811/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sul modello IRAP presentato da una società per l'anno d'imposta 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella; la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo sostanzialmente che non fosse legittimo usare il controllo automatizzato e che sarebbe stato necessario un avviso di accertamento. L'Agenzia propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 30 l. n. 724 del 1997 e dell'art. 2967 c.c. Sostiene che la cartella era legittima perché non derivava da una rideterminazione autonoma del reddito sulla base dei parametri della società di comodo, ma dalla mera liquidazione dell'importo che la stessa contribuente aveva indicato come dovuto nella propria dichiarazione IRAP; richiama anche un precedente di legittimità invocato dalla CTR, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia. Rileva che, nel caso concreto, l'Ufficio non ha effettuato una autonoma ricostruzione del reddito effettivo né ha applicato i parametri presuntivi dell'art. 30 l. n. 724 del 1997 per determinare l'imposta dovuta; si è limitato invece a liquidare quanto la società aveva già dichiarato come dovuto nel modello IRAP. Perciò il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 era legittimo, essendo fondato su un esame meramente cartolare dei dati dichiarati dal contribuente. La sentenza della CTR viene cassata con rinvio alla medesima CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il controllo automatizzato e la liquidazione sulla base di dati meramente cartolari forniti dal contribuente; è legittimo se l'Ufficio si limita a liquidare quanto dichiarato come dovuto.
art. 30 l. n. 724 del 1997
I parametri del test di operatività sono richiamati come presupposto della vicenda, ma nella fattispecie non sono stati autonomamente utilizzati dall'Ufficio per determinare il debito d'imposta.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non svolge una specifica elaborazione autonoma su questa norma nel dispositivo motivazionale riportato.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo quando l'Amministrazione si limita a liquidare un importo già indicato dal contribuente come dovuto in dichiarazione, senza compiere una autonoma rettifica sostanziale del reddito o dell'imposta.
- Non è necessario un avviso di accertamento quando la pretesa fiscale deriva da un mero riscontro cartolare dei dati dichiarati e non dall'applicazione autonoma di parametri presuntivi per rideterminare la base imponibile.
- La nullità della cartella non può essere affermata solo perché il contribuente abbia in precedenza rappresentato, in sede dichiarativa, un importo corrispondente al minimo del test di operatività, se l'atto impugnato si limita a recuperare quanto dichiarato come dovuto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge può essere accolta quando il giudice di merito qualifica erroneamente come accertamento sostanziale un'attività che è invece di mera liquidazione cartolare dei dati dichiarati.
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