Cassazione Civile, Ordinanza n. 20102/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere la rimozione da un giardino di una tubazione fognaria al servizio di un fondo vicino, con domanda accessoria di risarcimento danni. La convenuta aveva resistito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale/subordinata, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scarico oppure la costituzione di una servitù coattiva di scarico. Dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro proprietario di fondo limitrofo, i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimozione e rigettato la riconvenzionale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1061 c.c. per mancato riconoscimento dell'apparenza della servitù di scarico, assumendo che il chiusino/tubazione costituiva segno apparente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che tubazioni e chiusino sarebbero stati collocati nel 1968, al momento della costruzione degli immobili, con conseguente maturazione dell'usucapione; 3) violazione degli artt. 1033, 1037 e 1043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando il rigetto della domanda di servitù coattiva di scarico e contestando la valutazione della c.t.u., dalla quale risultava l'esistenza di un diverso tracciato per l'allaccio alla fognatura comunale, non eccessivamente dispendioso o disagevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione di merito era coerente con l'orientamento consolidato che richiede, per l'apparenza della servitù, segni obiettivi, univoci e non equivoci rispetto alla concreta situazione dei luoghi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di fatto operata dalla corte territoriale, la quale aveva invece valorizzato testimonianze e c.t.u. nel senso che la tubazione non fosse originariamente visibile e che il chiusino non fosse percepibile. Parimenti inammissibile il terzo motivo, poiché fondato su un preteso travisamento della c.t.u. insussistente: la corte di merito aveva accertato che era possibile un diverso collegamento alla pubblica fognatura, su tracciato alternativo e non gravoso, sicché cadevano sia la censura sulla servitù coattiva sia quella di omesso esame. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La servitù non apparente richiede segni obiettivi e non equivoci, percepibili in modo univoco da un terzo osservatore, tali da rendere manifesto l'asservimento tra i fondi.
Il motivo è inammissibile quando la censura si pone contro un orientamento giurisprudenziale consolidato correttamente applicato dal giudice di merito.
Non è consentito utilizzare il vizio di omesso esame per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la sentenza ha comunque esaminato il nucleo decisivo della vicenda.
La servitù coattiva di scarico presuppone l'impossibilità o l'eccessiva gravosità di un diverso sbocco verso la fognatura pubblica.
La domanda di servitù coattiva deve confrontarsi con la concreta possibilità di un tracciato alternativo per l'allaccio, non gravoso per il fondo servente.
La costituzione della servitù coattiva è esclusa quando l'accesso alla pubblica fognatura può avvenire mediante altro percorso idoneo e non eccessivamente dispendioso o disagevole.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione di una servitù di scarico, la nozione di apparenza richiede opere visibili e permanenti che rendano l'asservimento oggettivamente riconoscibile e non equivoco; non basta una mera possibilità che il manufatto sia destinato allo scarico altrui.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza abbia effettivamente esaminato il punto decisivo della controversia.
- La domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico va respinta se risulta, sulla base delle risultanze tecniche, l'esistenza di un tracciato alternativo per l'allaccio alla fognatura pubblica che non coinvolga il fondo asservendo e non comporti eccessiva onerosità o disagio.
- Quando una censura di violazione di legge dipende integralmente da un preteso travisamento delle prove tecniche, e tale travisamento non è riscontrabile, vengono meno anche le ulteriori doglianze di omesso esame e di violazione di norme sostanziali.
- In sede di legittimità, il giudice di merito che scelga di fondare il proprio convincimento su alcune prove anziché su altre non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione contraria, purché indichi in modo sufficiente le ragioni della decisione.
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