Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28910/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 da un professionista che svolgeva attività di consulenza in favore di un unico cliente, una società di revisione e consulenza di cui era anche socio in misura molto ridotta. Il contribuente sosteneva che mancasse il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997 e chiedeva il rimborso dell’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficiente, per integrare il presupposto impositivo, il fatto che il professionista operasse come socio partner all’interno della struttura della società cliente e potesse avvalersene; aveva inoltre osservato che, in caso contrario, il compenso percepito non sarebbe stato assoggettato a IRAP pur essendo dedotto dalla società come costo. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR attribuito rilievo decisivo alla mera possibilità di utilizzare la struttura della società cliente; 2) nullità della sentenza per omesso esame del fatto decisivo che tale organizzazione non era a lui riferibile; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere desunto l’autonoma organizzazione da un indizio ritenuto non grave, preciso e concordante; 4) violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 446 del 1997, censurando l’argomento del preteso salto d’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale. In caso di attività svolta all’interno di una struttura altrui, non basta il mero avvalersi di essa: occorre che la struttura sia autonoma e faccia capo al professionista anche sul piano organizzativo. La CTR non si è attenuta a tale criterio, avendo valorizzato soltanto la qualità di socio del contribuente e l’utilizzo della struttura della società, senza accertare una sua propria organizzazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione non è integrato dalla sola collaborazione o inserimento del professionista in una struttura organizzata da altri; occorre che l’organizzazione sia riferibile al contribuente.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’asserito salto d’imposta; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sull’autonoma organizzazione e il relativo accertamento di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con l’art. 2729 c.c. per censurare il ricorso a presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con l’art. 2727 c.c. per contestare l’uso di un singolo indizio insufficiente a fondare la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste solo quando il professionista sia responsabile dell’apparato organizzativo e l’organizzazione sia a lui riferibile, non essendo sufficiente la mera utilizzazione di una struttura altrui.
  • L’attività professionale svolta all’interno dell’organizzazione di una società di cui il professionista è socio o dipendente, se la struttura resta riferibile alla società e non al singolo, non integra di per sé il presupposto impositivo dell’IRAP.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto se vi sia una propria organizzazione del contribuente, non potendo fondare la sussistenza del presupposto su un solo elemento indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su ragionamenti astratti di presunto salto d’imposta.
  • Quando il ricorso investe la qualificazione del presupposto IRAP, è decisivo verificare se il contribuente impieghi mezzi o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile e, in alternativa, se si tratti di inserimento in una struttura organizzata da altri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.