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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22980/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 15 marzo 1992 relativo a un immobile composto da un vano con soppalco, un vano forno, corte antistante e servitù. L'attore sosteneva che si trattasse di una vendita ad effetti immediatamente traslativi, avendo pagato integralmente il prezzo e richiamando anche la consegna del possesso di parte dei beni; in subordine chiedeva l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo. Il convenuto replicava che l'atto era invece un preliminare di vendita e che il diritto a ottenere il definitivo era prescritto. Il tribunale aveva qualificato il contratto come preliminare e disposto il trasferimento; la corte d'appello ha riformato, confermando la natura preliminare dell'atto e accogliendo l'eccezione di prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla asserita mancanza di procura del difensore di primo grado del convenuto, con conseguente inefficacia delle eccezioni da lui sollevate; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 1376 c.c., sostenendo che il contratto dovesse qualificarsi come definitivo con effetti traslativi immediati; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'esecuzione specifica del preliminare, lamentando che la corte d'appello non avesse considerato fatti idonei a interrompere la prescrizione, in particolare la concessione del possesso e l'esecuzione di lavori sull'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia non riguarda eccezioni processuali di rito e, comunque, la censura era priva di autosufficienza; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la qualificazione dell'atto come preliminare, sorretta da motivazione congrua e da elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, non è stata efficacemente scalfita dal ricorrente, il quale ha sostanzialmente chiesto una rivalutazione del fatto e delle prove; ha respinto il terzo motivo perché il diritto a ottenere il definitivo, in mancanza di termine, era immediatamente esigibile e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, maturata prima della convocazione notarile del 21 novembre 2005, mentre gli atti interruttivi dedotti non erano stati allegati in modo utile e la mera concessione di detenzione non integrava un riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La mancanza di valida procura al difensore integra una questione processuale; la relativa censura va veicolata come nullità processuale e non come omessa pronuncia su questione di merito.

  • art. 86 c.p.c.

    La parte può stare in giudizio personalmente nei casi consentiti dalla legge; nel caso concreto il ricorrente si è difeso da sé in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni di merito, non rispetto a eccezioni processuali di rito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra censure per violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo; il ricorrente aveva impropriamente evocato i nn. 3 e 5 per un vizio di omessa pronuncia processuale.

  • artt. 1362, 1363 e 1376 c.c.

    La qualificazione e interpretazione del contratto dipendono dalla comune intenzione delle parti e dal contenuto dell'atto; la verifica è di fatto, sindacabile solo per violazione dei canoni legali o omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1183 c.c.

    Se l'obbligazione non è sottoposta a termine, l'adempimento è immediatamente esigibile; nel preliminare privo di termine il diritto a stipulare il definitivo è azionabile subito.

  • art. 2932 c.c.

    L'azione per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo è soggetta alla prescrizione ordinaria come diritto all'adempimento dell'obbligo di concludere il definitivo.

  • art. 2934 c.c.

    L'inerzia prolungata estingue il diritto soggettivo per prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel preliminare senza termine ciò avviene dalla stipula stessa.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti interruttivi della prescrizione sono tassativi; occorre uno degli atti previsti dalla norma per interrompere il decorso del termine.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto, anche tacito ma univoco e recettizio, interrompe la prescrizione; nel caso concreto la semplice concessione della detenzione non è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale al diritto di ottenere la stipula del definitivo in base a preliminare.

  • art. 2941 c.c.

    Non risultando sospensioni legali della prescrizione, il termine ha continuato a decorrere senza arresti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non poteva essere formulata come errata valutazione del materiale istruttorio, poiché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede l'uso di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione non discende dalla mera diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ma solo dall'uso distorto di prove legali o di prove non ritualmente acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se il giudice non si pronunci su domande o eccezioni di merito; non ricorre, invece, per il mancato esame di eccezioni processuali di rito, che vanno censurate come nullità della sentenza o del procedimento.
  • La distinzione tra contratto preliminare e definitivo dipende dalla comune volontà delle parti: il preliminare obbliga a contrarre in futuro, mentre il definitivo realizza immediatamente il trasferimento; la relativa qualificazione è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel preliminare di vendita senza termine per il definitivo, l'obbligo di stipulare è immediatamente esigibile e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
  • L'interruzione della prescrizione richiede un atto tipico tra quelli previsti dalla legge oppure un riconoscimento del diritto che sia univoco, consapevole e recettizio; la mera detenzione del bene o condotte non incompatibili con il mancato riconoscimento del diritto non bastano, se non manifestano in modo inequivoco la volontà di adempiere o di riconoscere la pretesa.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o introdurre fatti nuovi non allegati nei gradi di merito, né lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il solo dissenso rispetto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareProveImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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