Cassazione Civile, Ordinanza n. 20056/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione di un'area privata destinata a discarica e dalle successive vicende amministrative ed espropriative. Dopo l'annullamento degli atti della procedura espropriativa, la società aveva ottenuto in sede amministrativa una decisione che imponeva all'amministrazione di scegliere tra restituzione del bene e adozione di un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione degli indennizzi dovuti. In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato aveva però ritenuto che la competenza a provvedere spettasse alla Provincia di Salerno e aveva accolto il ricorso incidentale delle amministrazioni, dichiarando che la società dovesse restituire le somme già percepite in base al precedente decreto di acquisizione annullato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo, con due motivi, eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione: da un lato, perché il giudice amministrativo avrebbe illegittimamente statuito sulla restituzione degli indennizzi già corrisposti, interferendo con la futura valutazione discrezionale dell'autorità competente e disapplicando il tenore letterale dell'art. 42-bis, comma 8; dall'altro, perché la controversia sulla determinazione e corresponsione delle indennità espropriative sarebbe devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.P.R. 327/2001 e dell'art. 133 c.p.a.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione era stata successivamente annullata dal medesimo giudice amministrativo per effetto di opposizione di terzo proposta dalla Provincia di Salerno. Tale sopravvenienza ha fatto venire meno l'oggetto del ricorso e ogni interesse alla decisione sui motivi di giurisdizione. In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. Non risulta quindi una pronuncia nel merito dei motivi, ma una definizione processuale per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
è il fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato limitatamente ai soli motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato quale base del ricorso per motivi di giurisdizione
art. 362, comma primo, n. 3, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001
disposizione sull'acquisizione sanante, poi dichiarata illegittima costituzionalmente prima degli atti impugnati nel contenzioso amministrativo
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
il comma 8 presuppone l'effettivo esercizio del potere di acquisizione sanante; in tal caso le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi della norma
art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie indennitarie in materia espropriativa
art. 133, n. 2, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato dalla ricorrente quale norma di riparto della giurisdizione in materia espropriativa
art. 108, comma 1, cod. proc. amm.
menzionato con riferimento all'opposizione di terzo proposta dalla Provincia di Salerno avverso la precedente sentenza amministrativa
richiamato per l'individuazione dell'Unità tecnica amministrativa quale organo straordinario della Presidenza del Consiglio
art. 11 d.l. n. 195 del 2009, conv. in L. n. 26 del 2010
richiamato per descrivere il mutamento della disciplina sui rifiuti locali dopo la cessazione dell'emergenza rifiuti in Campania
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata in cassazione viene successivamente annullata dal giudice che l'ha pronunciata, il ricorso per motivi di giurisdizione perde oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In materia di acquisizione sanante, l'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone l'effettivo esercizio del potere ablatorio-sanante; solo in tale evenienza opera la regola della detrazione delle somme già erogate al proprietario.
- La questione della detrazione delle somme già pagate ex art. 42-bis va letta nel quadro del concreto esercizio del potere di acquisizione e non come automatica conseguenza dell'annullamento di un precedente provvedimento acquisitivo.
- L'impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale richiede una decisione ancora esistente e produttiva di effetti; se essa è venuta meno per sopravvenienza processuale, non residua un interesse alla pronuncia della Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →