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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6307/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Alla morte ab intestato del padre, i due figli, unici eredi, stipularono il 6 luglio 1998 un accordo con cui la sorella cedeva al fratello, dietro corrispettivo, la propria quota sugli immobili ereditari; una parte del prezzo avrebbe dovuto essere pagata alla stipula. La sorella rifiutò il trasferimento sostenendo di non aver ricevuto il prezzo e agì chiedendo, per quanto ancora rilevante, la nullità del contratto o, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento, oltre allo scioglimento della comunione. Il fratello promosse separatamente una causa, poi riunita, chiedendo il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona dichiarò con sentenza parziale la nullità del contratto del 1998 e, con sentenza definitiva, sciolse la comunione, assegnò i cespiti alle parti e dispose conguagli, rimborsi per spese di conservazione e miglioramento e un’indennità locativa a carico del fratello. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7 aprile 2016, rigettò l’impugnazione del fratello. In cassazione questi formulò sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione manoscritta asseritamente illeggibile, in violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 2) nullità per composizione del Tribunale, poiché la causa, soggetta a trattazione collegiale, sarebbe stata trattata dal giudice monocratico fino alla sentenza parziale; 3) violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. e dei criteri d’interpretazione contrattuale, sostenendo che l’accordo fosse completo e determinato e destinato a essere recepito in un successivo atto notarile; 4) violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione al giudizio nella distinta qualità di comproprietario ordinario del 50%, oltre che di comunista ereditario; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la divisione avrebbe dovuto riguardare la sola comunione ereditaria; 6) violazione dell’art. 720 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che, esclusa dalla divisione la quota di proprietà esclusiva, gli immobili non comodamente divisibili avrebbero dovuto essere venduti all’incanto in mancanza di richiesta di attribuzione dell’intero.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la motivazione manoscritta era leggibile e comprensibile mediante un’attenta lettura, e la stessa articolazione specifica dei motivi di ricorso dimostrava che il ricorrente ne aveva compreso il contenuto; la mera difficoltà di lettura non determina nullità se il documento consente di individuare univocamente le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato respinto: l’inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale costituisce nullità della decisione impugnabile, non comporta la nullità degli atti anteriori né la rimessione al primo giudice quando il giudice d’impugnazione decide anche il merito; la Corte d’appello aveva esaminato il merito della controversia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di autosufficienza, diretto a ottenere un riesame degli accertamenti di fatto e non indicava specificamente i canoni ermeneutici violati; è stato inoltre ritenuto infondato nel merito, poiché nei contratti immobiliari soggetti a forma scritta l’oggetto deve risultare determinato o determinabile dal contratto stesso, senza ricorso a elementi estranei, e l’interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti indicati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’interpretazione della domanda appartiene al giudice di merito e non era sindacabile in cassazione nei termini proposti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dalla censura sul difetto di contraddittorio formulata col quarto motivo. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, essendo fondato sul presupposto del dedotto difetto di contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.300 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Peraltro, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018).

    La mera difficoltà di lettura della motivazione manoscritta non comporta nullità; il vizio rileva quando l’illeggibilità impedisce di comprendere in modo univoco le ragioni della decisione.

  • art. 50-quater c.p.c.

    l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla

    Il vizio relativo alla composizione monocratica o collegiale del tribunale determina nullità della decisione, da far valere con impugnazione; non invalida gli atti anteriori e non impone la rimessione al primo giudice se il giudice d’impugnazione è anche giudice del merito.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla

    La nullità per vizio di composizione si converte in motivo d’impugnazione della decisione e non si estende agli atti processuali anteriori; non comporta rimessione al primo giudice quando il giudice dell’impugnazione può decidere il merito.

  • art. 1346 c.c.

    nei contratti in cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso.

    Nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la determinatezza o determinabilità dell’oggetto deve risultare dal contratto e dai suoi elementi incorporati, non da elementi esterni.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    nei contratti in cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso.

    La regola sulla determinazione dell’oggetto del contratto scritto è stata applicata nel valutare la censura che contestava la nullità negoziale; gli elementi necessari a individuare l’oggetto devono risultare dal contratto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi.

    L’interpretazione della volontà contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata indicando specificamente i canoni legali violati o i vizi rilevanti della loro applicazione, non contrapponendo una diversa lettura del contratto.

  • art. 102 c.p.c.

    In via prioritaria e assorbente deve rilevarsi che l’opera d’interpretazione della domanda, qui ampiamente esercitata, è di esclusivo dominio del giudice del merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede, siccome più volte ribadito.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura di difetto di contraddittorio in quanto la prospettazione dipendeva dall’interpretazione della domanda svolta dal giudice di merito, non sindacabile nei termini addotti.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza non può non condividere il destino d’inammissibilità del quarto motivo, dal quale è logicamente dipendente.

    La censura di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, basata sul medesimo presupposto del difetto di contraddittorio già dedotto con il quarto motivo, è inammissibile quando quel motivo sia inammissibile.

  • art. 720 c.c.

    Anche quest’ultimo motivo, e per le stesse ragioni, segue la sorte del precedente.

    La censura sulla disciplina della divisione degli immobili non comodamente divisibili è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dal presupposto del difetto di contraddittorio già dedotto e non accolto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione manoscritta determina nullità della sentenza solo quando sia assolutamente indecifrabile o così scarsamente leggibile da richiedere un’interpretazione testuale dall’esito incerto e potenzialmente difforme tra lettori; la mera difficoltà di lettura non è sufficiente se il documento espone in modo univoco le ragioni della decisione.
  • L’inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce nullità della decisione, da far valere con impugnazione, ma non determina la nullità degli atti anteriori né la rimessione al primo giudice quando il giudice dell’impugnazione è anche giudice del merito.
  • Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi contenuti nel contratto; non è possibile colmare l’indeterminatezza facendo ricorso a elementi estranei all’atto.
  • L’interpretazione del contratto e della domanda giudiziale costituisce accertamento riservato al giudice di merito. La censura in cassazione deve individuare puntualmente il canone ermeneutico violato e spiegare come e dove il giudice se ne sia discostato; la mera contrapposizione di una diversa interpretazione o la richiesta di riesame delle risultanze di causa non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareDivisione ereditaria
RamiProcesso civileImmobiliareSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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