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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04554/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti del creditore, di un atto pubblico di donazione di un immobile compiuto dalla debitrice in favore della nipote. Il creditore sosteneva di vantare una ragione di credito derivante da un’anticipazione di euro 90.000, che assumeva di aver effettuato, tramite una società di cui era amministratore, per consentire alla debitrice l’acquisto di attrezzature funzionali all’avvio di un’attività commerciale. La convenuta negava l’esistenza del credito e sosteneva di non aver mai incaricato il creditore di effettuare anticipazioni né di aver ricevuto forniture dalla società indicata; formulava inoltre domanda riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva la revocatoria e la Corte d’appello confermava, nonostante la produzione di sentenze penali definitive che avevano accertato la falsa testimonianza di due testi escussi in primo grado a sostegno della pretesa creditoria. Nel ricorso per cassazione la donante denunciava: nullità della sentenza per motivazione solo apparente; omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata fornitura delle attrezzature e nella conseguente insussistenza del credito; ulteriore nullità per difetto di motivazione della decisione d’appello, che avrebbe confermato apoditticamente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e con le sentenze penali passate in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha escluso che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente o da insanabile contraddittorietà, rilevando che dall’insieme della motivazione emergevano chiaramente le ragioni della decisione: onere della debitrice di provare l’inesistenza del credito; insufficienza delle prove addotte; configurabilità dell’azione revocatoria anche in presenza di credito litigioso; sussistenza dell’eventus damni per mancata dimostrazione dell’idoneità del residuo patrimonio a soddisfare il creditore; sussistenza dell’elemento soggettivo per l’atto gratuito, desunta presuntivamente dalla gratuità dell’atto e dal vincolo di parentela. La ricorrente, secondo la Corte, si era limitata a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore del controricorrente e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria può essere esperita anche a tutela di un credito litigioso; per il suo accoglimento devono risultare l’eventus damni e, per gli atti gratuiti, la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, desumibile anche in via presuntiva.

  • art. 1988 c.c.

    La ricorrente lo richiama come norma che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato, ma la Cassazione non accoglie la censura e ritiene corretto l’impianto decisorio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria; non basta una motivazione sintetica se consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il livello minimo di intelligibilità e controllabilità esterna richiesto dalla Costituzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o di radicale nullità della sentenza è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico decisivo e discusso non sia stato realmente valutato; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e delle prove quando il giudice di merito abbia esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria il creditore può agire anche in presenza di un credito litigioso; ciò che rileva è la sussistenza del credito secondo la prospettazione attorea e la ricorrenza dei presupposti dell’azione.
  • Per integrare l’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione renda più difficile o incerta l’esazione coattiva del credito, non occorrendo la prova di un depauperamento assoluto del patrimonio del debitore.
  • Negli atti a titolo gratuito, l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria può essere desunto in via presuntiva dalla gratuità dell’atto e dal rapporto tra le parti, senza necessità di una prova particolarmente rigorosa della specifica finalità fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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