Cassazione Civile, Ordinanza n. 33931/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 18 maggio 2007 avente a oggetto la realizzazione di 13 unità abitative. Nel contratto era previsto che parte del corrispettivo, in particolare euro 100.000,00, fosse corrisposta mediante permuta di un immobile da individuarsi tra quelli edificati, con eventuale accollo di mutuo per l'eccedenza di valore. Successivamente le parti stipulavano, il 18 febbraio 2009, una scrittura qualificata dalla ricorrente come transazione generale, con cui la committente si riconosceva debitrice di euro 563.000,00 oltre IVA e l'appaltatrice dichiarava di accettare tale somma a totale compenso dell'appalto, rinunciando alle proprie ragioni creditizie. L'appaltatrice sosteneva che tale accordo avesse novato l'obbligazione originaria, trasformando il residuo corrispettivo in un debito interamente pecuniario; la committente, invece, sosteneva che la transazione avesse definito solo le contestazioni sulla misura del dovuto, lasciando immutata la modalità mista di pagamento denaro/permuta. In primo grado la domanda dell'appaltatrice era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata, con accoglimento del gravame della committente. La ricorrente ha quindi proposto due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato le clausole contrattuali che fissavano termini per la consegna e per l'individuazione dell'immobile da permutare, nonché l'esito della prova testimoniale; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1197, 1975, 1230, 2702 e 2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la transazione fosse generale, tombale e novativa e che la e-mail del 2012, provenendo da un terzo e non essendo autenticata, non potesse avere valore probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il ricorso tendeva in parte a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e in parte non coglieva errori di diritto decisivi. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui la transazione del 2009 aveva definito definitivamente il quantum del corrispettivo e le reciproche contestazioni sui rapporti di dare/avere, ma non aveva modificato le modalità di pagamento previste dall'originario appalto, cioè la parziale permuta dell'immobile. Ha inoltre ritenuto non censurabile il valore indiziario attribuito alla e-mail del 2012, in quanto documento proveniente da terzi e utilizzabile come elemento di fatto concorrente nel libero convincimento del giudice. Il ricorso è stato dunque rigettato; non sono state liquidate spese poiché la resistente non ha svolto attività difensiva in cassazione, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo se riguarda un fatto decisivo e controverso; qui la censura è stata ritenuta in parte non decisiva e in parte diretta a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella, plausibile, accolta dal giudice di merito.
Nell'interpretazione del contratto occorre indicare in concreto quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non basta invocare in astratto le regole interpretative.
La clausola va letta nel complesso dell'atto negoziale; nel caso concreto la transazione è stata letta come riferita alla determinazione del corrispettivo e non alla modifica delle modalità di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prestazione in luogo dell'adempimento, ma la Corte ha escluso che la transazione avesse sostituito la permuta con un pagamento integralmente in denaro.
La transazione è stata ritenuta idonea a definire definitivamente le contestazioni insorte tra le parti, ma non a modificare automaticamente tutte le pattuizioni del rapporto originario.
La novazione richiede una volontà incompatibile con l'obbligazione precedente; nel caso concreto tale volontà non è stata ritenuta desumibile.
L'efficacia probatoria della scrittura privata piena è riconosciuta alle scritture provenienti dalle parti; un documento di terzi non ha la medesima valenza.
Il documento prodotto dalla controparte, proveniente da terzi, è stato valutato come indizio e non come prova piena; il tema è stato ricondotto all'onere probatorio e alla sua portata.
Il giudice può porre a fondamento della decisione anche elementi indiziari liberamente valutati, purché ritualmente acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale non è censurabile se il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa plausibile, senza dimostrare la violazione specifica dei canoni ermeneutici o l'illogicità decisiva della motivazione.
- Una transazione che intervenga su un rapporto contrattuale può definire in via definitiva il quantum dovuto e le contestazioni insorte, senza che ciò implichi automaticamente la modifica delle modalità di adempimento originariamente pattuite, salvo che emerga in modo inequivoco una volontà novativa.
- La novazione oggettiva richiede la chiara emergenza della volontà di estinguere l'obbligazione preesistente e sostituirla con una nuova incompatibile; in mancanza, l'accordo successivo va interpretato come regolazione del rapporto già esistente.
- Un documento proveniente da terzi estranei al rapporto sostanziale non costituisce prova piena del fatto rappresentato, ma può avere valore meramente indiziario e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
- L'omesso esame di un fatto storico è decisivo solo se, ove considerato, avrebbe verosimilmente portato a una decisione diversa; non è decisivo quando la conclusione del giudice di merito resti comunque sorretta da un autonomo e coerente fondamento interpretativo.
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