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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28787/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un ingegnere che svolgeva attività libero-professionale in concomitanza con attività di lavoro dipendente e che aveva chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, nonché l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'ente per l'anno in contestazione. In primo grado la domanda era stata accolta, con annullamento dell'avviso di addebito; in sede di rinvio dalla precedente cassazione, la Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista nella memoria di costituzione, ritenendola tardiva perché non proposta nel ricorso introduttivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 335/1995 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dei contributi previdenziali già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione già maturata è rilevabile d'ufficio; tale regola va però coordinata con i limiti del giudizio di rinvio e con l'efficacia preclusiva della sentenza rescindente. Nel caso concreto, la precedente decisione di cassazione si era pronunciata solo sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata, lasciando impregiudicata la questione della prescrizione dei contributi relativi all'anno contestato. Ne consegue che la prescrizione poteva essere esaminata per la prima volta nel giudizio di rinvio, se desumibile dagli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3, l. n. 335/1995

    La prescrizione dei contributi previdenziali già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione e la sua rilevabilità; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma oltre il coordinamento con la disciplina previdenziale.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    Richiamato nel precedente di rinvio per ribadire la natura universalistica della Gestione separata e l'obbligo di iscrizione dei professionisti che non possono iscriversi alla cassa professionale di categoria.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Norma di interpretazione autentica richiamata nel precedente arresto; viene letta nel senso che rileva solo il versamento di contributi idonei a generare una prestazione previdenziale correlata, non il contributo integrativo a funzione solidaristica.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione già maturata non è nella disponibilità delle parti e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, a differenza di quanto accade nel processo civile ordinario per le eccezioni in senso stretto.
  • Nel giudizio di rinvio, la rilevabilità d'ufficio di una questione incontra il limite dell'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio: restano esaminabili solo le questioni non decise, neppure implicitamente, dalla sentenza rescindente.
  • Se la sentenza di cassazione con rinvio si pronuncia solo su un profilo della controversia, senza affrontare la prescrizione del credito contributivo, tale questione può essere dedotta e scrutinata per la prima volta nel rinvio, purché risulti dagli atti.
  • L'eccezione di prescrizione in materia previdenziale non può essere dichiarata inammissibile per la sola ragione che non sia stata proposta nell'atto introduttivo, quando la questione sia ancora aperta nel perimetro del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiudizio di rinvioRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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