Cassazione Penale, Sentenza n. 22781/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c) c.p.p. alla luce dell'archiviazione della denuncia presentata da Anxhelo Zejno (che aveva denunciato un presunto sequestro di persona connesso a un credito derivante dalla cessione di 500 g di cocaina). La difesa ha dedotto che, se il sequestro denunciato da Zejno non è provato, viene meno la fonte su cui si era in parte fondata la misura cautelare, rilevando inoltre il tempo trascorso dai fatti, la qualificazione diversa di uno dei capi (che escluderebbe l'associazione), il fatto che l'imputato fosse stato processato da persona libera e il percorso lavorativo avviato; ha infine sottolineato la contraddittorietà rispetto agli arresti domiciliari concessi ad alcuni coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'archiviazione della parte della denuncia relativa al presunto sequestro non travolge l'intera motivazione dei giudici di merito, i quali hanno correttamente valorizzato molteplici elementi idonei a fondare la prognosi di pericolosità (numero e gravita' degli episodi, durata e professionalità della condotta di narcotraffico tra il 2020 e il 2021, possesso di arma con matricola abrasa, precedente condanna analoga con sospensione della pena che non ha avuto efficacia deterrente, la revoca dell'affidamento in prova per fatti di gravita' poi emersi). La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta completa e priva di manifesta illogicità; la differente misura adottata per altri coimputati non è contraddittoria poiché le esigenze cautelari vanno valutate caso per caso. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il pericolo di reiterazione di reati come requisito per la custodia cautelare; la Corte ha confermato che l'attualità del pericolo richiede valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non l'individuazione di occasioni immediate di recidiva.
Fissa i criteri per la determinazione della misura cautelare più adeguata: la Corte ha richiamato la necessità di valutare tali criteri rispetto alla situazione di ciascun imputato.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 74, art. 73, art. 80)
art. 74, comma 1; art. 73, comma 4; art. 80, comma 2
Norme sostanziali in materia di stupefacenti applicate ai capi di imputazione: la sentenza valorizza la gravita' delle condotte di traffico di sostanze stupefacenti ai fini cautelari.
cod. pen. (art. 110, art. 61-bis)
Riguardano concorso di persone nel reato e circostanze aggravanti: sono state richiamate per qualificare il ruolo dell'imputato e la gravita' complessiva della condotta.
Norma sulla retrodatazione della custodia cautelare nelle indagini; rilevata nella fase istruttoria per spiegare perché la custodia iniziale non era stata applicata in fase investigativa a causa della retrodatazione.
Norma sull'affidamento in prova al servizio sociale per detenuti per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha considerato la revoca del beneficio come elemento probatorio rilevante per la prognosi di pericolosità.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione interviene solo per mancanza della motivazione o sua manifesta illogicità; qui la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata.
Massime di principio
- L'archiviazione di una denuncia correlata a uno degli elementi a sostegno di una misura cautelare non determina automaticamente la revoca della misura: il giudice deve valutare complessivamente tutte le circostanze e la prognosi di pericolosità.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione è una valutazione prognostica che tiene conto di molteplici fattori (numero e gravita' dei reati, professionalità nella commissione, possesso di armi, precedenti pregiudizievoli, esiti di benefici concessi e poi revocati) e non richiede l'esistenza di occasioni immediate di recidiva.
- La valutazione della credibilità parziale di dichiarazioni testimoniali è ammissibile solo se non sussiste un rapporto di causalità necessario fra le parti dichiarate vere e quelle ritenute inattendibili; se esiste tale rapporto, l'inattendibilità parziale può travolgere l'intero racconto.
- Le misure cautelari devono essere calibrate singolarmente: il fatto che ad altri coimputati sia stata concessa una misura attenuata non costituisce di per sé motivo di revoca per un imputato diverso, salvo che non emergano elementi nuovi e specifici.
- In sede di impugnazione cautelare davanti alla Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della completezza e della non manifesta illogicità della motivazione; contestazioni che sollecitino una riconsiderazione del giudizio di merito sull'attendibilità delle prove sono difficilmente accolte.
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