Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione avverso la conferma della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74, comma 2, d.P.R. n.309/1990). La ricorrente contestava: 1) la motivazione apparente della sentenza di merito e l'erroneo apprezzamento probatorio (art.606, comma 1, lett.e) c.p.p.); 2) la mancata riqualificazione della condotta come intestazione fittizia ai sensi dell'art.512‑bis c.p. (art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., motivo nuovo in appello); 3) l'omessa/insufficiente motivazione sul rifiuto di concedere le attenuanti generiche in massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Motivazioni: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione valorizzando l'intestazione fittizia di tre contratti di locazione e di un veicolo insieme ad elementi integrativi (contatti costanti col capo del sodalizio, partecipazione ad incontri, conversazioni intercettate e flussi di denaro). Il secondo motivo (riconduzione alla fattispecie di cui all'art.512‑bis) è stato dichiarato inammissibile come novum non connesso ai motivi originari e, in ogni caso, manifestamente infondato perché la difesa non aveva allegato elementi fattuali necessari a dimostrare la sussistenza del dolo specifico o che l'interposto fosse soggetto a misure di prevenzione. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa sulle attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e al ruolo funzionale dell'imputata nell'associazione, pur non apicale.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti)
La condotta consistente nell'intestazione fittizia di immobili e veicoli, integrata da contatti costanti con il capo dell'associazione, partecipazione ad incontri e conversazioni intercettate, è stata ritenuta funzionale e integrante il contributo stabile all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell'art.74, comma 2
Codice di procedura penale
art.606, comma 1, lett.b) e lett.e)
Le censure per cassazione devono essere specifiche e confutare le rationes decidendi; motivo qualora aspecifico o mera rivalutazione del merito è inammissibile (lett.e). La riclassificazione del fatto (lett.b) richiede adeguata allegazione degli elementi costitutivi della nuova fattispecie
Codice penale
La fattispecie di interposizione fittizia richiede trasferimento fittizio di titolarità/disponibilità di beni e dolo specifico finalizzato a eludere misure di prevenzione patrimoniale o ad agevolare reati previsti (necessaria prova del collegamento con soggetto interessato e del dolo specifico dell'interponente; la consapevolezza dell'interposto può essere necessaria ma non basta per ricostruire la fattispecie ove manchi prova del dolo dell'interponente)
Codice di procedura penale
In appello i motivi nuovi devono essere connessi ai motivi originari e rappresentare sviluppo di essi; non è ammesso introdurre un nuovo thema decidendum privo del necessario vincolo di connessione
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato nei principi di individualizzazione della pena: nella valutazione delle attenuanti il giudice può considerare la gravità complessiva del reato e il contesto associativo per calibrare la misura
Corte Costituzionale
sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'imposizione della somma a titolo di ammenda: la condanna alla Cassa delle Ammende è possibile salvo che la parte dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- La mera intestazione fittizia di beni può integrare il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se è provato che tali atti erano funzionali e consapevolmente strumentali all'operatività del sodalizio (es. uso dei beni da parte dei membri, contatti con il capo, flussi di denaro, intercettazioni).
- Per ottenere in Cassazione l'annullamento per motivazione apparente occorre indicare specifici vizi logici o violazioni di legge: la semplice proposta di una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in sede di impugnazione richiede l'allegazione puntuale degli elementi costitutivi della nuova fattispecie (fatti, soggetti coinvolti, dolo specifico); senza ciò la riqualificazione è respinta o dichiarata inammissibile.
- I motivi nuovi proposti in appello devono conservare un vincolo di connessione con le questioni originarie; non è consentito introdurre nuovi punti decisionali estranei al thema decidendum originario.
- Il rigetto della concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione può essere motivato dalla gravità del reato e dal contesto associativo anche quando il contributo individuale non sia apicale; la minore intensità del contributo non impone automaticamente la concessione piena delle attenuanti.
- La proposizione di un ricorso infondato o aspecifico può comportare la condanna alle spese e, salvo prova di inesistente colpa, l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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