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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Picciarelli era stato condannato dal Tribunale di Bologna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) a 20 giorni di arresto e euro 1.800 di ammenda, con sostituzione della detenzione con euro 1.000 ai sensi degli artt. 53 e ss. l. 689/1981 (pena complessiva euro 2.800). La difesa impugnava denunciando: (i) violazione del diritto al contraddittorio e al pieno svolgimento dell'istruttoria orale, poiché il Tribunale avrebbe deciso sulla base di atti contenuti nel fascicolo del P.M. senza ammettere l'escussione dei testi di polizia né l'esame dell'imputato; (ii) irregolarità tecnica dell'accertamento etilometrico (mancato rispetto dell'intervallo di 5 minuti tra le prove previsto dall'art. 379, comma 2 reg. esec. c.d.s.); (iii) erronea negazione della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità per un'errata interpretazione dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s.; (iv) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche per presunta mancata considerazione di elementi favorevoli; nonché (v) questione sull'ammissibilità dell'appello, dato che la Corte d'Appello aveva qualificato l'impugnazione come ricorso per Cassazione richiamando l'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto infondata la questione di appellabilità sollevata dal ricorrente, confermando l'orientamento secondo il quale la sentenza che infligge la sola ammenda, anche se in sostituzione dell'arresto, è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Tuttavia, sul merito ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudizio di primo grado si è svolto in pratica sulla base degli atti del fascicolo senza che fossero escussi i redattori dei verbali di p.g. né l'imputato, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti non erano atti irripetibili tali da giustificare l'assenza dell'escussione. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione fisica. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul primo punto.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma penale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui costituisce il fatto-reato oggetto del processo e disciplina le sanzioni applicabili.

  • art. 53 e ss. Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria; nel caso concreto è stata utilizzata per convertire parte della pena detentiva in ammenda.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo l'orientamento interpretato dalla Corte, la norma rende inappellabili le sentenze di condanna che infliggono la sola ammenda, anche se questa è stata inflitta in sostituzione di pena detentiva breve.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'Appello per qualificare l'impugnazione; utilizzata per la rimodulazione dell'atto di impugnazione quando l'appello non è esperibile.

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte per spiegare che la semplice dicitura sull'accordo delle parti in udienza non equivale a un accordo sui mezzi di prova e non autorizza l'utilizzo degli atti in luogo dell'escussione dei testi.

  • art. 379, comma 2, reg. esec. Codice della Strada

    Stabilisce regole tecniche per l'esecuzione del test etilometrico (intervallo minimo tra due rilevazioni). La difesa ne ha eccepito la violazione; la Corte ha annullato però per vizio del contraddittorio senza decidere nel merito tecnico.

  • art. 111 Costituzione

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte ha richiamato il suo ruolo nel garantire che l'imputato possa partecipare effettivamente alla formazione della prova.

  • art. 6 §1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Diritto a un equo processo; richiamato come parametro di valutazione del rispetto del contraddittorio e della possibilità di escussione delle prove.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Norma correlata al contraddittorio processuale; richiamata nella prospettazione di violazione del diritto di difesa.

  • artt. 72 e 59 Legge n. 689/1981

    Richiamati dalla difesa in relazione alla revocabilità della sostituzione della pena; invocati per sostenere la necessità di tutela del secondo grado quando opera una sostituzione sanzionatoria revocabile.

Massime di principio

  • Il giudice non può decidere la colpevolezza sulla base di verbali o annotazioni della polizia senza aver escusso in dibattimento i redattori, salvo che gli atti siano espressamente qualificati come irripetibili: l'uso di documenti non irripetibili al posto dell'escussione viola il diritto al contraddittorio.
  • La mera indicazione in udienza di "accordo delle parti" sulla utilizzabilità di atti non sostituisce il necessario consenso o la formale ammissione di mezzi di prova che incidono sul diritto di difesa.
  • Quando il processo si svolge in pratica senza escussione dei testi richiesti e senza l'esame dell'imputato, può configurarsi un vizio tale da determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio anche se altri profili tecnici sono contestati.
  • Le questioni tecniche relative alla regolarità degli accertamenti (es. tempi tra misurazioni etilometriche) devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice di merito; l'omessa considerazione può rendere la motivazione insufficiente.
  • Sulla appellabilità delle sentenze che infliggono la sola ammenda c'è orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, dopo le modifiche normative richiamate, ritiene inappellabili tali sentenze anche se l'ammenda è sostitutiva dell'arresto; la questione rimane comunque di interesse e dibattuta in giurisprudenza.
  • Se si contesta il mancato riconoscimento di sostituti sanzionatori (es. lavoro di pubblica utilità), occorre verificare i limiti e le condizioni previsti dalla norma specifica: un richiamo a precedenti benefici (es. sospensione condizionale) non costituisce automaticamente ostativo se la norma non lo prevede.

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