Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Porchi, sottoposta a custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 e condannata in primo grado con rito abbreviato a anni 7 e mesi 2 di reclusione, aveva impugnato l'ordinanza del G.I.P. del 18/12/2025 che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 c.p.p. volta a ottenere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico ex art. 275-bis). Nel ricorso la difesa articolava quattro motivi denunciando l'inosservanza dell'art. 275 comma 3 in relazione agli artt. 272, 274 e 299 c.p.p. e l'assenza di motivazione circa l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, con riferimento al tempo trascorso e all'ammissione di responsabilità dell'imputata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: in data 23/04/2026 la difesa ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto con procura speciale, motivando la sopravvenuta carenza di interesse in quanto l'imputata aveva ottenuto gli arresti domiciliari. La Corte ha accolto la valida rinuncia (richiamando giurisprudenza consolidata sulla validità della procura speciale), ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, dato che la mancata decisione è dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, ha escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria. Decisione resa l'11/06/2026.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
Indicano i reati per i quali l'imputata era sottoposta a custodia cautelare; costituiscono la fattispecie di riferimento del procedimento penale.
Codice di procedura penale, art. 299
Disciplina la sostituzione della misura cautelare: la ricorrente chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari ai sensi di tale norma.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Imposta l'onere motivazionale del giudice sulle ragioni che giustificano la misura cautelare (esistenza e attualità delle esigenze cautelari); la ricorrente aveva denunciato violazione di tale obbligo, ma la Corte non ha esaminato il merito per intervenuta rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Prevede l'uso di strumenti tecnici di controllo (es. controllo elettronico) come misura alternativa; era invocato dalla ricorrente come soluzione compatibile.
Codice di procedura penale, art. 616
Regola le statuizioni della Corte in caso di inammissibilità o rigetto; il P.G. aveva chiesto l'inammissibilità con le statuizioni previste da questa norma.
Codice di procedura penale, art. 127
Consente la decisione in udienza camerale senza discussione orale; la Corte ha deciso in sede camerale sulla base delle conclusioni scritte.
Giurisprudenza consolidata sulla rinuncia con procura speciale
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la rinuncia al ricorso validamente formalizzata con procura speciale è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso e che la sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile alla parte non configura soccombenza né legittima condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può essere validamente effettuata dal difensore se è conferita con procura speciale; in tal caso il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia.
- Se, prima della decisione della Corte, il ricorrente ottiene l'effetto pratico perseguito (es. concessione degli arresti domiciliari), decade l'interesse alla decisione e la Corte può non entrare nel merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non configura automaticamente soccombenza: di regola non si pronuncia condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
- Per evitare di perdere la pronuncia di merito su questioni giuridiche utili in futuro, valutare attentamente prima di rinunciare: la rinuncia chiude il procedimento senza decidere le questioni dedotte.
- Proceduralmente, la rinuncia va documentata formalmente (atto di rinuncia e procura speciale) e comunicata tempestivamente alla Corte per essere efficacemente opponibile.
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