Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati tributari (artt. 2, 5, 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) con tre motivi: 1) presunta contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale rispetto alla deposizione del teste e ai documenti prodotti dalla difesa, con particolare riferimento alla società emittente alcune fatture (SMA Service S.r.l.) e alla presunta effettività delle operazioni e dei pagamenti; 2) errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non avere la Corte accertato l'effettivo conseguimento delle somme e la prova degli incassi bancari, rilevanti anche per il dolo specifico; 3) errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e mancata prova del dolo specifico relativo all'occultamento/distruzione delle scritture contabili, sostenendo che la carenza di registri non dimostra la finalità evasiva essendo emersa solo una tenuta disordinata della contabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: nonostante qualche locuzione apparentemente contraddittoria, la motivazione complessiva mostra chiaramente che le fatture contestate si riferivano a operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha valorizzato elementi quali la vita brevissima della SMA Service S.r.l., l'assenza di dipendenti, di scritture contabili e di qualsiasi documentazione prodromica (contratti, ddt, preventivi, documentazione fotografica), l'incapacità della socia di fornire spiegazioni e l'assenza di prove che colleghino i bonifici alle singole fatture. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto aspecifica la censura e ha richiamato il principio per cui l'omessa dichiarazione IVA è configurabile anche quando risultino fatture per operazioni inesistenti; il contesto di illiceità generale e l'assenza di altre giustificazioni rendeva logica la conclusione sulla finalità evasiva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto aspecifica la doglianza e ha confermato che l'indicazione in dichiarazione di fatture inesistenti per gli anni 2014-2015 e la mancata presentazione della dichiarazione 2016 indicano la finalità evasiva correlata all'occultamento delle scritture. Conseguentemente il verdetto di condanna del Tribunale di Nola (pena di 2 anni di reclusione, pene accessorie e confisca) confermato in appello è stato mantenuto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Riferito al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario (assenza di documentazione, vita breve della società emittente, assenza di personale) a dimostrare la falsità delle operazioni.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Riguarda l'omessa dichiarazione ai fini IVA. La Corte ha ritenuto che tale delitto sia configurabile anche quando siano state emesse fatture per operazioni inesistenti e che la sussistenza di un contesto generale di illiceità e l'assenza di giustificazioni per la condotta rendano logicamente desumibile la finalità evasiva.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili. La Corte ha ritenuto che l'indicazione in dichiarazioni di fatture inesistenti e la mancata presentazione di dichiarazioni per anni successivi siano elementi che, unitamente alla mancata esibizione e all'assenza di ricostruzione documentale, dimostrano la finalità evasiva richiesta dalla norma.
Norma processuale sanzionatoria applicata per la condanna alle spese e al contributo alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colposa l'impugnazione nella determinazione della causa di inammissibilità, ritenendo comunque dovuto un importo equitativamente fissato.
Massime di principio
- La mera produzione di bonifici non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione di operazioni commerciali se non è possibile collegare in maniera univoca i pagamenti alle singole fatture e se manca qualsiasi documentazione prodromica (contratti, ddt, preventivi, prove della fornitura).
- La presenza di una societa' emittente fatture che ha vita societaria brevissima, nessun dipendente, nessuna contabilità e assenza di documentazione a supporto consente alla giurisdizione di inferire l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
- L'omessa dichiarazione IVA e l'uso di fatture per operazioni inesistenti possono essere valutati congiuntamente: l'inserimento nelle dichiarazioni di costi fittizi e la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili sono indizi rilevanti della finalità evasiva.
- Le doglianze in cassazione che non affrontano specificamente e in modo documentato la motivazione impugnata sono considerate aspecifiche e possono essere dichiarate inammissibili; incoerenze di linguaggio nella decisione sono irrilevanti se il quadro motivazionale complessivo rimane chiaro e logico.
- L'assenza di ricostruzione documentale o di denunce che giustifichino la mancata esibizione costituisce elemento a favore della ricostruzione accusatoria riguardo all'occultamento delle scritture.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante produrre documentazione probatoria diretta che colleghi i pagamenti alle fatture (causali dettagliate, contratti, documenti di trasporto, registrazioni contabili coerenti) e, se presenti, evidenze di effettiva esecuzione delle prestazioni (prove fotografiche, attestazioni di terzi, registri del personale).
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