Cassazione Penale, Sentenza n. 39728/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Civitavecchia. Il motivo unico del ricorso era inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.: si contestava che il Tribunale del riesame non avesse verificato concretamente la sussistenza del pericolo di fuga e avesse aderito acriticamente alle argomentazioni difensive, non valorizzando elementi indicati dall'originaria ordinanza (assenza di mezzi leciti di sostentamento, inserimento in circuito di spaccio, possibilità di reiterazione del reato e gravità della pena).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato ed ha respinto la censura. Ha ritenuto legittima la verifica svolta dal Tribunale del riesame sulla motivazione dell'ordinanza genetica, alla luce della nuova disciplina dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., che pone l'interrogatorio dell'indagato quale regola prima dell'adozione della misura, salvo exceptiones tipizzate (tra cui il pericolo di fuga). La Corte ha precisato che il pericolo di fuga deve essere apprezzato nella sua concretezza e attualità, con giudizio prognostico ancorato agli elementi concreti della vita dell'indagato. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato elementi che escludevano il pericolo di fuga: permesso di soggiorno valido fino al 2028, domicilio presso il fratello in Follonica, lunga permanenza agli arresti domiciliari senza violazioni, e assenza di segni concreti di intento o attività di allontanamento. Gli elementi richiamati dal Procuratore (vivere dei proventi dello spaccio, procedimenti pendenti, frequentazioni) avrebbero eventualmente rilevanza ai fini del pericolo di reiterazione, non del pericolo di fuga; pertanto l'annullamento dell'ordinanza di custodia è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, codice di procedura penale
Impone l'interrogatorio dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare quale regola, salvo ipotesi tassative (es. pericolo di fuga) che giustificano l'esecuzione a sorpresa; le eccezioni devono essere concretamente motivate e verificate
art. 274, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
La giurisprudenza richiede che il pericolo di fuga sia valutato con concreto giudizio prognostico, apprezzandone attualità e concretezza in base agli elementi personali e di fatto dell'indagato
art. 292, comma 3-bis, codice di procedura penale
Rilevata la nullità del titolo cautelare se manca un presupposto essenziale (es. l'insussistenza dell'esigenza che autorizza l'adozione senza interrogatorio), con possibilità di dedurla nel riesame
art. 13 Costituzione
Richiamato quale principio costituzionale sottostante alla tutela della libertà personale e alla necessità del contraddittorio prima della privazione della libertà
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73, 80)
Norme richiamate in relazione al delitto contestato (traffico di stupefacenti) e alla gravità della fattispecie, rilevanti ai fini della valutazione complessiva dei rischi cautelari
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. e)
Ha introdotto l'art. 291, comma 1-quater, riformando la procedura cautelare per rafforzare il contraddittorio preventivo e delineando eccezioni tassative
Massime di principio
- L'interrogatorio dell'indagato deve essere effettuato prima dell'adozione della misura cautelare salvo che ricorra, in modo concreto e attuale, una delle ipotesi tipizzate di deroga (es. pericolo di fuga).
- Il pericolo di fuga va valutato con giudizio prognostico ancorato a elementi prossimi nel tempo e pertinenti alla capacità e intenzione di sottrarsi: permesso di soggiorno valido, stabile domicilio e comportamento precedente conforme alle prescrizioni sminuiscono il rischio di fuga.
- Elementi quali il coinvolgimento in attività illecite, l'assenza di mezzi leciti di sostentamento o le frequentazioni criminali possono indicare rischio di reiterazione, ma non automaticamente e da soli giustificano la deroga al contraddittorio per pericolo di fuga.
- Il tribunale del riesame può sindacare la motivazione del provvedimento cautelare e, alla luce della nuova disciplina, può censurare la mancanza dei presupposti per l'adozione a sorpresa della misura (nullità del titolo cautelare quando manca la fattispecie giustificante la deroga).
- Per il Procuratore è necessario allegare e documentare fattori concreti e recenti che dimostrino il rischio di allontanamento; argomentazioni generiche o basate solo sullo status di straniero non sono sufficienti.
- In presenza di dubbi rilevanti sulla sussistenza del pericolo di fuga, il giudice del riesame deve preferire il rispetto del contraddittorio anticipato a tutela della presunzione di innocenza e delle garanzie difensive.
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