Cassazione Civile, Ordinanza n. 27113/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo in parte i crediti insinuati al passivo e aveva dichiarato prescritti due crediti (istanze nn. 2 e 3). Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare prescritto il credito dell'istanza n. 2 senza considerare la mancata contestazione del curatore, rimasto contumace, e avrebbe illogicamente ritenuto non provata l'interruzione della prescrizione nonostante la documentazione prodotta. Quanto al credito dell'istanza n. 3, ha lamentato che il Tribunale avesse qualificato come generiche le censure, senza valorizzare l'indicazione dei numeri delle cartelle, delle date di notifica degli atti interruttivi, dell'importo del credito e la produzione di documenti aventi valore di prova legale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2938 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il curatore, non costituendosi in sede di opposizione, avrebbe implicitamente rinunciato all'eccezione di prescrizione già sollevata in verificazione del passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, quando un'eccezione in senso stretto come la prescrizione sia stata sollevata in verifica del passivo e accolta dal giudice delegato, il suo riesame nel giudizio di opposizione non è precluso dalla contumacia del curatore, il quale è tenuto a costituirsi solo per riproporre le eccezioni disattese e non anche quelle accolte. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, osservando che la contumacia del convenuto non rende pacifici i fatti allegati dall'attore; che la mancanza nel fascicolo telematico dei documenti relativi al credito n. 2 non è logicamente incompatibile con il rinvenimento di altra documentazione; che, se si trattasse di una svista materiale nell'esame degli atti, il vizio sarebbe semmai denunciabile come errore di fatto revocatorio e non in cassazione; e che, per il credito n. 3, la censura non colpiva la ratio decidendi, poiché il Tribunale non aveva escluso l'idoneità della documentazione in sé, ma aveva rilevato l'impossibilità di collegarla al credito azionato per mancanza di indicazione delle relative cartelle. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di specificità del motivo, per non essere stati trascritti i passi salienti dell'atto di opposizione.
Norme richiamate
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la contumacia del convenuto non sposta l'onere probatorio e non rende pacifici i fatti allegati.
richiamato per sostenere l'inefficacia della dichiarazione di prescrizione in assenza di eccezione del curatore; la Corte esclude che la contumacia equivalga a rinuncia all'eccezione già accolta.
richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non ravvisa violazione, reputando corretto il riesame dell'eccezione e la motivazione sul punto.
richiamato in relazione alla mancata contestazione dei fatti; la Corte afferma che la contumacia non comporta acquiescenza ai fatti allegati.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte precisa che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o pretenda un diverso criterio di valutazione, non quando si lamenti un cattivo esercizio del potere valutativo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale per violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sulle valutazioni probatorie.
indicato come rimedio corretto in caso di errore di fatto sulla ritenuta inesistenza di un documento processualmente prodotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La contumacia del curatore o del convenuto nel giudizio di opposizione allo stato passivo non comporta di per sé la rinuncia alle eccezioni già accolte in sede di verifica; tali eccezioni restano riesaminabili nel merito dal giudice dell'opposizione.
- L'assenza di contestazione della controparte non rende automaticamente pacifici i fatti allegati dall'attore, poiché la contumacia non equivale a un'obbligazione processuale di costituirsi né a una confessione tacita.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applichi un criterio legale di valutazione in modo erroneo; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
- Quando il giudice fonda la decisione sull'impossibilità di collegare documenti prodotti al credito azionato per mancanza di specifica indicazione degli elementi identificativi, il motivo di ricorso deve confrontarsi con tale ratio decidendi, altrimenti è inammissibile o comunque infondato per difetto di specificità.
- L'errore consistente nel ritenere inesistente un documento o un fatto processuale in realtà esistente e ritualmente prodotto non integra normalmente un vizio denunciabile in cassazione come tale, ma può rilevare come errore di fatto revocatorio.
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