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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di fallimento proposta da una società cessionaria di un credito bancario, poi trasferito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 58 TUB e della l. n. 130/1999, nei confronti di una società immobiliare. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento ritenendo sussistenti il credito e lo stato di insolvenza. In reclamo, la società fallita aveva contestato soprattutto la legittimazione attiva della creditrice istante, sostenendo che non fosse stata provata l’inclusione dello specifico credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, che la dichiarazione prodotta dalla cedente fosse inidonea e non verificabile, e che mancasse prova della classificazione del rapporto come sofferenza. La corte d’appello aveva accolto il reclamo e revocato il fallimento, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e quindi insussistente la legittimazione ex art. 6 l.fall. Il fallimento e la cessionaria hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo che la corte territoriale aveva errato nel pretendere una prova ulteriore rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alla documentazione prodotta, nonché nel non valorizzare la proposta transattiva della debitrice come riconoscimento del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo del fallimento e il primo motivo della cessionaria, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte d’appello perché rivaluti, alla luce dei documenti prodotti, se il credito azionato rientrasse tra quelli ceduti e, quindi, se la cessionaria fosse legittimata a chiedere il fallimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso del fallimento e il primo motivo del ricorso della cessionaria, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della corte d’appello e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, per nuovo esame della legittimazione attiva della creditrice istante. La Corte ha affermato che, in tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità del credito solo se i criteri indicati consentano di identificare senza incertezze il rapporto; in caso di contestazione specifica, il giudice deve verificare se il credito azionato rientri effettivamente tra quelli ceduti, considerando anche la documentazione prodotta sul rapporto sottostante e sull’eventuale classificazione a sofferenza. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio. Inoltre, il controricorso della debitrice è stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    la legittimazione a chiedere il fallimento spetta al creditore che deduca e dimostri di essere titolare del credito; il tribunale deve verificare incidenter tantum la sussistenza del credito se contestata

  • art. 5 l.fall.

    richiamato come presupposto dello stato di insolvenza

  • art. 15 l.fall.

    il superamento della soglia di debiti scaduti rileva come misura minima dell’insolvenza

  • art. 18 l.fall.

    il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è il rimedio utilizzato

  • art. 58 TUB

    nelle cessioni in blocco la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce notificazione/accettazione ai fini dell’opponibilità, ma non esonera dalla prova dell’inclusione del singolo credito in caso di contestazione

  • art. 1260 c.c.

    richiamato come disciplina generale della cessione del credito

  • art. 1264 c.c.

    indicato come disciplina ordinaria dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, derogata dall’art. 58 TUB

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la titolarità del credito grava su chi agisce come cessionario

  • art. 2721 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prova per presunzioni dei fatti di cessione

  • art. 2729 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prova presuntiva dell’inclusione del credito nella cessione

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate in tema di legittimazione e regolarità processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 1362 c.c.

    invocato quanto all’interpretazione della proposta transattiva e degli atti negoziali

  • art. 1965 c.c.

    richiamato in tema di transazione

  • art. 2944 c.c.

    richiamato per escludere che trattative o proposta transattiva non perfezionata integrino, di per sé, riconoscimento del diritto

  • art. 147 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in tema di addebito delle spese della procedura e del compenso del curatore in caso di revoca del fallimento

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; in mancanza non possono essere presentate memorie

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo del fallimento per omesso esame di un fatto decisivo e per il perimetro della decisione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite

  • art. 7 l.fall.

    richiamato dai ricorrenti in tema di segnalazione al pubblico ministero e iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Massime di principio

  • In caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità sostitutiva della notificazione o accettazione, ma non basta automaticamente a provare che il singolo credito azionato sia compreso nella cessione se tale inclusione è specificamente contestata.
  • Chi agisce come cessionario deve provare la propria legittimazione sostanziale dimostrando che il credito fatto valere rientra effettivamente nel perimetro della cessione; la prova può essere desunta anche da documentazione del rapporto originario e dai criteri identificativi della categoria ceduta, purché il credito sia individuabile senza incertezze.
  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore, il tribunale deve svolgere un accertamento incidentale e sommario sull’effettiva esistenza del credito dedotto, considerando anche le difese del debitore; se tale credito non risulta provato, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.
  • Le trattative o una proposta transattiva non conclusa non costituiscono, di regola, riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 2944 c.c., salvo che dal contenuto degli atti emerga in modo univoco l’ammissione della pretesa altrui.
  • La soglia di cui all’art. 15 l.fall. attiene al presupposto quantitativo dell’insolvenza, ma presuppone comunque che l’istanza provenga da un soggetto legittimato come creditore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoConto correnteContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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