Cassazione Civile, Ordinanza n. 05753/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato per l'avvio dell'esecuzione forzata. La società opponente, insieme a un coobbligato, aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto della creditrice di agire in executivis. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, confermando la condanna alle spese e aggiungendo una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello, la Corte territoriale aveva accolto solo in parte il gravame, limitatamente alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma aveva confermato il resto della decisione e, nella nuova regolazione delle spese, aveva posto a carico degli appellanti i 4/5 delle spese di entrambi i gradi, liquidando per il primo grado un importo superiore a quello stabilito in primo grado. La ricorrente principale ha censurato tale statuizione denunciando violazione degli artt. 112, 91, 92, 336, 329 e 343 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che, in assenza di appello incidentale sul capo spese da parte della controparte, il giudice d'appello non poteva rideterminare in peius le spese del primo grado nei suoi confronti, essendo ciò precluso dal giudicato e dal divieto di reformatio in peius. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi, tutti riferiti alla riforma in appello della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo violazione di legge, nullità della statuizione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale perché la Corte d'appello non poteva, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, modificare in senso più sfavorevole all'appellante la statuizione sulle spese del primo grado già coperta da giudicato interno. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il ricorso incidentale della società resistente viene dichiarato inammissibile, poiché le censure sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. investono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. È inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Norme richiamate
È la base dell'opposizione all'esecuzione proposta per contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese processuali.
Richiamato in tema di compensazione e regolazione delle spese.
La responsabilità aggravata è accertamento rimesso al giudice di merito; la censura in cassazione è inammissibile se la motivazione è adeguata.
Invocato per dedurre il vizio di ultrapetizione/extrapetizione nella rideterminazione delle spese.
Richiamato per il giudicato interno e per il limite all'impugnazione in assenza di specifica contestazione del capo spese.
Richiamato in relazione all'appello incidentale necessario per ottenere un risultato più favorevole sul capo non impugnato.
Richiamato in tema di effetti della riforma della sentenza impugnata sui capi dipendenti.
Richiamato quale fondamento del giudicato interno sul capo non impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per vizi processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio in cassazione.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per la cassazione senza rinvio in caso di extrapetizione sul capo spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione incidentale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- In assenza di impugnazione incidentale sul capo delle spese, il giudice d'appello non può rimettere in discussione la statuizione sulle spese del primo grado in senso sfavorevole alla parte appellante, se il capo non è stato devoluto al giudice dell'impugnazione.
- Il divieto di reformatio in peius opera anche sulle spese processuali: il giudice dell'appello non può attribuire alla parte appellante un trattamento più gravoso di quello risultante dalla sentenza impugnata, quando il relativo capo sia coperto da giudicato interno.
- La modifica della pronuncia sulle spese non impugnata, in assenza dei necessari atti di parte, integra vizio di extrapetizione e può comportare cassazione del solo capo sulle spese.
- L'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
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