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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05753/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato per l'avvio dell'esecuzione forzata. La società opponente, insieme a un coobbligato, aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto della creditrice di agire in executivis. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, confermando la condanna alle spese e aggiungendo una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello, la Corte territoriale aveva accolto solo in parte il gravame, limitatamente alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma aveva confermato il resto della decisione e, nella nuova regolazione delle spese, aveva posto a carico degli appellanti i 4/5 delle spese di entrambi i gradi, liquidando per il primo grado un importo superiore a quello stabilito in primo grado. La ricorrente principale ha censurato tale statuizione denunciando violazione degli artt. 112, 91, 92, 336, 329 e 343 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che, in assenza di appello incidentale sul capo spese da parte della controparte, il giudice d'appello non poteva rideterminare in peius le spese del primo grado nei suoi confronti, essendo ciò precluso dal giudicato e dal divieto di reformatio in peius. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi, tutti riferiti alla riforma in appello della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo violazione di legge, nullità della statuizione e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale perché la Corte d'appello non poteva, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, modificare in senso più sfavorevole all'appellante la statuizione sulle spese del primo grado già coperta da giudicato interno. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il ricorso incidentale della società resistente viene dichiarato inammissibile, poiché le censure sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. investono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. È inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In assenza di impugnazione incidentale sul capo delle spese, il giudice d'appello non può rimettere in discussione la statuizione sulle spese del primo grado in senso sfavorevole alla parte appellante, se il capo non è stato devoluto al giudice dell'impugnazione.
  • Il divieto di reformatio in peius opera anche sulle spese processuali: il giudice dell'appello non può attribuire alla parte appellante un trattamento più gravoso di quello risultante dalla sentenza impugnata, quando il relativo capo sia coperto da giudicato interno.
  • La modifica della pronuncia sulle spese non impugnata, in assenza dei necessari atti di parte, integra vizio di extrapetizione e può comportare cassazione del solo capo sulle spese.
  • L'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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