Cassazione Penale, Sentenza n. 18063/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva parzialmente accolto il riesame ma mantenuto la custodia in carcere per i reati contestati; il ricorrente, tramite il difensore, deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e contestava la qualificazione dei fatti (in particolare il capo 47 relativo a reiterate detenzioni a fini di spaccio di cocaina), sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero rapporti familiari leciti e non forniture di droga da parte dei fratelli, rendendo inesistente il sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione degli elementi di fatto. Ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale del riesame, che aveva indicato plurimi elementi indiziari (captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, estrapolazioni video, arresti in flagranza e sequestri) idonei a sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente a un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e la commissione del reato-fine contestato (capo 47). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, in sede cautelare, i plurimi elementi indiziari raccolti (intercettazioni, servizi, sequestri, arresti) fossero sufficienti a qualificare la sussistenza degli indizi circa la partecipazione del ricorrente a un sodalizio criminoso.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Riferimento alle circostanze aggravanti; il Tribunale del riesame aveva escluso tali aggravanti ma ciò non ha inciso sulla conferma, in sede di legittimità, della congruità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
Codice Penale, artt. 81, 110, 112 n. 4
artt. 81, 110, 112 n.4 c.p.
Norme relative alla concorso di persone e alla pena; richiamate nell'impianto accusatorio per i reati connessi alla condotta contestata (capo 47 e altri capi).
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che sanziona la detenzione, il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero idonei a sostenere l'accusa di reiterata detenzione a fini di spaccio (cocaina) contestata al capo 47.
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale: la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti previsti da tale disposizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la revisione del sindacato sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato a censure di diritto o a vizi di manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e degli indizi.
- In sede cautelare la presenza congiunta di intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti, estrapolazioni video, arresti in flagranza e sequestri può costituire base sufficiente per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria e giustificare misure afflittive.
- Le critiche basate su una diversa interpretazione delle conversazioni captate o sul fatto che rapporti familiari possano avere spiegazioni lecite sono, di regola, censure di merito non sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito appare logica e congrua.
- Per delineare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario evidenziare elementi quali centro direzionale/approvvigionamento, ruoli stabili, continuità delle forniture e scambi economici: più elementi indiziari coordinati rafforzano la valutazione cautelare.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e adempimenti procedurali verso l'autorità penitenziaria, come previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
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