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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16996/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti è rimasta ferma, con la sola precedente esclusione della continuazione e la conseguente rideterminazione della pena già operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo la continuazione e rideterminando la pena, ma confermando nel resto la condanna pronunciata in rito abbreviato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. La difesa ha dedotto vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, lamentando il mancato esame degli elementi di segno contrario già prospettati in appello, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché sostanzialmente reiterative del merito e non idonee a scalfire una motivazione ritenuta completa e logicamente coerente: per la cocaina, la consegna della dose a un terzo era stata direttamente percepita dagli operanti, e il terzo aveva poi consegnato spontaneamente la dose ricevuta; per l'hashish, la Corte territoriale aveva escluso l'uso personale valorizzando il confezionamento in dosi, la chiusura delle confezioni e l'incompatibilità tra la pretesa disponibilità economica per acquistarne l'intero quantitativo e la dedotta impossibilità lavorativa dell'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, la difesa si era limitata a richiamare il diritto di difesa, senza confutare la ratio della decisione, ossia l'assenza di elementi favorevoli e la mancanza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale di riferimento per la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte non ne discute il testo, ma assume la configurabilità del reato alla luce delle risultanze di fatto valorizzate dai giudici di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli e la mancanza di resipiscenza; la censura che non si confronti con tale ratio è inammissibile in cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, né può limitarsi a reiterare doglianze già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a proporre una diversa lettura delle prove e delle circostanze di fatto già valutate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.
  • La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito valorizza elementi fattuali specifici e convergenti, quali la percezione diretta della cessione, il successivo comportamento del destinatario e le modalità di confezionamento e custodia della sostanza.
  • La deduzione dell'uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa da indici oggettivi incompatibili con tale destinazione, come il frazionamento in dosi, la modalità di confezionamento e la incongruenza tra la disponibilità economica allegata e la quantità detenuta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi positivi di personalità o di condotta e sulla mancata manifestazione di resipiscenza; la censura deve confrontarsi con tale ratio specifica, non essendo sufficiente invocare in astratto il diritto di difesa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata senza evidenziare specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

RamiReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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