Cassazione Penale, Sentenza n. 2034/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p. relativo a un incidente stradale (11/03/2022). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella dichiarazione di colpa (contestando in particolare l'applicazione dell'art. 145 CdS nonché della nozione di colpa generica e della valutazione della prevedibilità dell'evento); 2) errore nel trattamento delle circostanze attenuanti: riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis comma 7 ma calcolo della diminuzione della pena per un terzo anziché fino alla metà, e mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n.6 c.p. per presunto risarcimento integrale; 3) violazione di legge nella determinazione della durata della sospensione della patente, per aver fatto riferimento a parametri penalistici anziché all'art. 218 comma 2 CdS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla responsabilità e alla sospensione amministrativa, ritenendoli inammissibili o infondati, e ha accolto il motivo relativo al calcolo della pena per l'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7. Ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha ricalcolato la pena: pena base anni 4 di reclusione, diminuita fino alla metà ai sensi dell'art. 589-bis comma 7 ad anni 2; ridotta per le attenuanti generiche (1/4 come già riconosciuto in appello) ad anni 1 e mesi 6; riduzione per il rito a farne anni 1 di reclusione. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato; la diminuzione della pena può arrivare fino alla metà e, se riconosciuta nella massima estensione, deve essere calcolata fino a tale misura (la Cassazione ha corretto il calcolo operato in appello applicando la riduzione alla metà)
Per poter riconoscere l'attenuante è necessario che il risarcimento del danno sia integrale. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la mancata prova dell'integralità del risarcimento, escludendo quindi l'attenuante
art. 145 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
La Corte ha ritenuto che l'iscrizione orizzontale "STOP" sulla pavimentazione configuri comunque l'obbligo di arresto; inoltre, chi svolta a sinistra e deve impegnare la corsia opposta è tenuto ad arrestarsi prima della svolta per dare precedenza
art. 154 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
Riguarda l'obbligo di dare precedenza: la Corte ha ritenuto che l'imputato non abbia dato la precedenza ai veicoli provenienti da destra e abbia così violato tale norma
artt. 107 e 148 comma 8 Codice della Strada
Citati dalla difesa per sostenere che la segnaletica orizzontale sia mero corredo del segnale verticale; la Corte ha invece valorizzato la segnaletica orizzontale come idonea a imporre l'obbligo di fermarsi
art. 218 comma 2 Codice della Strada
Stabilisce i parametri per la determinazione della durata delle sanzioni accessorie come la sospensione della patente; la Corte ha ritenuto che la durata della sospensione sia stata ancorata correttamente a questi parametri
Norma sui criteri di individualizzazione della pena; la Corte ha escluso che i parametri penalistici richiamati dalla difesa fossero pertinenti per la sanzione amministrativa accessoria
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di determinare direttamente la pena quando non è richiesta ulteriore valutazione discrezionale; utilizzata dalla Corte per ricalcolare direttamente la pena
Massime di principio
- La segnaletica orizzontale "STOP" può essere idonea a imporre l'obbligo di fermarsi anche in assenza del segnale verticale; chi svolta a sinistra e deve occupare la corsia opposta ha l'obbligo di fermarsi e dare precedenza
- L'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p. si applica quando l'evento non è esclusivamente causato dall'imputato e consente una diminuzione della pena fino alla metà; se riconosciuta nella massima estensione, il calcolo della diminuzione dev'essere fatto fino al 50% della pena base
- Per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. il risarcimento del danno deve essere provato come integrale: mere dichiarazioni di soddisfazione della parte lesa non vincolano il giudice se non dimostrano l'integralità del ristoro
- Nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente) devono essere utilizzati i parametri previsti dall'art. 218 CdS; i criteri penalistici non sono sostitutivi di quelli amministrativi
- La responsabilità per colpa in incidenti stradali tiene conto sia della violazione di specifiche norme del CdS (colpa specifica) sia della valutazione errata delle condizioni spazio-temporali (colpa generica) e della prevedibilità del comportamento altrui entro limiti ragionevoli
- In Cassazione i motivi che replicano senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata possono essere dichiarati inammissibili; il ricorrente deve contestare specificamente i passaggi motivazionali
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