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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28532/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti della società debitrice e nella quale erano intervenuti più creditori, la debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento di uno dei lotti a favore dell'aggiudicatario. L'opposizione era fondata su una pluralità di dedotte irregolarità della vendita: asserita anomala sovrapposizione di procedure esecutive, preteso deprezzamento del bene, supposta irreperibilità dell'aggiudicatario, partecipazione di un presunto prestanome, presenza di una procedura espropriativa per pubblica utilità e conflitti di interessi tra creditori. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato la società opponente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che l'opposizione agli atti esecutivi potesse riguardare anche irregolarità sostanziali, inopportunità o illegittimità della vendita; (2) omessa motivazione e violazione dell'art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un procedimento penale; (3) violazione dell'art. 586 c.p.c., assumendo che la vendita dovesse essere sospesa perché il prezzo sarebbe stato notevolmente inferiore a quello giusto; (4) violazione dell'art. 96 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., contestando la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione del controricorrente Revalea S.p.A., ritenendo carente la prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto il controricorso per conto della società tramite procuratori speciali; per effetto di ciò ha ritenuto priva di efficacia anche la successiva costituzione della società subentrante per incorporazione. Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, in quanto non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque difettavano di specificità: il giudice di merito aveva escluso che vi fosse prova di un prezzo incongruo o di una illegittimità dell'aggiudicazione, valorizzando invece la congruità del prezzo finale rispetto al prezzo base e il regolare svolgimento della gara. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché non esiste una pregiudizialità penale tale da imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile di opposizione agli atti esecutivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché, in sostanza, mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito sulla congruità del prezzo. Il quarto motivo è stato rigettato: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata ritenuta giustificata dalla palese infondatezza dell'opposizione, sostenuta da allegazioni prive di riscontro e proseguita nonostante l'evidente improbabilità di accoglimento, integràndosi così abuso del processo. La Corte ha altresì condannato la ricorrente alle spese in favore del solo controricorrente ritualmente costituito e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi richiede la deduzione di specifiche illegittimità dell'atto esecutivo; non basta contestare in termini generici l'inopportunità o l'asserito deprezzamento della vendita.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'opposizione, ma la Corte ha ribadito che la censura deve confrontarsi con la ratio della decisione di merito e con i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 295 c.p.c.

    Non sussiste una pregiudizialità necessaria tra il giudizio civile di opposizione agli atti esecutivi e un eventuale procedimento penale relativo ai medesimi fatti; il processo civile prosegue autonomamente.

  • art. 586 c.p.c.

    La sospensione della vendita per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto presuppone una deduzione specifica e un concreto confronto con gli elementi di fatto; in cassazione non è sindacabile l'accertamento di congruità del prezzo se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata può essere disposta quando la parte soccombente abbia coltivato una pretesa manifestamente infondata, integrando abuso del processo; il giudice di merito dispone di potere discrezionale e la Cassazione controlla solo la sufficienza della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo contro la condanna per lite temeraria, ma non ha condotto a un diverso esito poiché la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito sulla palese infondatezza delle difese.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di azione resta garantito, ma non legittima l'uso abusivo dello strumento processuale in presenza di mala fede o colpa grave.

  • art. 77 c.p.c.

    Per il controricorso proposto da un ente a mezzo di procuratore è necessaria la produzione del documento che conferisce la procura, al fine di verificare il potere rappresentativo; in mancanza il controricorso è inammissibile.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso in cassazione deve risultare in modo verificabile; la Corte richiama tale esigenza nel valutare la legittimazione processuale del soggetto che ha sottoscritto il mandato difensivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.

  • art. 88 c.p.c.

    La violazione dei doveri di lealtà e probità può integrare abuso dello strumento processuale e fondare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi deve essere sorretta da censure specifiche e riferite a effettive irregolarità dell'atto o della procedura; non è sufficiente prospettare in modo generico una pretesa inopportunità, illegittimità o non convenienza economica della vendita.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge quando la decisione impugnata è fondata su un accertamento di fatto, adeguatamente motivato, circa la regolarità della gara e la congruità del prezzo di aggiudicazione.
  • Non esiste una sospensione necessaria del giudizio civile per la sola pendenza di un processo penale sui medesimi fatti, poiché il rapporto tra processo civile e penale è improntato ad autonomia e separazione, salvo specifiche ipotesi normative.
  • La sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. richiede la dimostrazione concreta che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto; la relativa valutazione è rimessa al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata quando la parte soccombente abbia introdotto o coltivato una lite manifestamente infondata, connotata da mala fede o colpa grave, e tale valutazione di abuso del processo è affidata in via principale al giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la costituzione del controricorrente tramite procuratore richiede la produzione del documento che comprova il potere rappresentativo; la mancata produzione determina inammissibilità della costituzione.
  • Il diritto di agire in giudizio non esclude la responsabilità per abuso dello strumento processuale quando l'iniziativa giudiziaria sia utilizzata per fini diversi da quelli per cui l'ordinamento la predispone.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioPrescrizione

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