Cassazione Civile, Ordinanza n. 03982/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per la durata non ragionevole di un giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lazio, iniziato nel 2011 e definito nel 2021 con pronuncia di difetto di giurisdizione. Quel giudizio presupposto verteva sull’accertamento del diritto ad essere assoggettati al regime previdenziale retributivo ovvero misto, con quota retributiva fino all’istituzione della previdenza complementare per il personale militare. La Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’opposizione contro il precedente decreto di diniego, ritenendo operante l’esclusione dall’indennizzo prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001, perché gli istanti avevano agito consapevoli dell’infondatezza originaria della domanda, in quanto la giurisprudenza consolidata attribuiva la giurisdizione esclusiva alla Corte dei conti. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU; motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi; omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali asseritamente contrari e del preteso diritto vivente favorevole all’indennizzo anche nei casi di difetto di giurisdizione. Sostenevano che non vi fosse prova della consapevolezza dell’infondatezza e che la giurisdizione amministrativa non fosse manifestamente esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli congiuntamente non fondati. Ha affermato che il decreto della Corte d’appello era sufficientemente motivato, perché consentiva il controllo logico-giuridico della decisione; che l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001 esclude l’indennizzo quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell’infondatezza della propria pretesa; che, nel caso concreto, il giudizio presupposto apparteneva alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e la proposizione davanti al TAR era manifestamente infondata; che la consapevolezza può desumersi anche dalla contrarietà dell’iniziativa giudiziaria a giurisprudenza consolidata, senza necessità di mala fede; e che non rilevano precedenti differenti relativi ad altre fattispecie. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato Ministero.
Norme richiamate
L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2
disciplina generale dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo; nel caso concreto non opera perché ricorre l’esclusione prevista dal comma 2-quinquies
L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a)
esclude l’indennizzo quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato quale parametro dell’equa riparazione, ma non idoneo a superare l’esclusione prevista dalla legge interna nel caso di consapevole infondatezza
art. 111, comma 6, Cost.
evocato per censurare la motivazione del decreto, ma ritenuto non violato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta sufficiente e non apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso non ricorreva tale vizio
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché il procedimento era esente dal contributo unificato
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, l’indennizzo per irragionevole durata del processo è escluso quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell’originaria o sopravvenuta infondatezza della propria pretesa o difesa.
- La consapevolezza dell’infondatezza non richiede necessariamente mala fede: è sufficiente la mancanza di una diligenza minima che avrebbe consentito alla parte di rendersi conto dell’assoluta infondatezza della domanda.
- Quando il giudizio presupposto è proposto davanti a un giudice manifestamente privo di giurisdizione, la protrazione del processo non è idonea a generare il pregiudizio risarcibile tipico dell’irragionevole durata.
- La valutazione di temerarietà o di consapevole infondatezza, compiuta dal giudice di merito nel procedimento ex L. n. 89 del 2001, è insindacabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La motivazione non è apparente se il provvedimento espone, in modo intellegibile, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione, consentendo il controllo sull’iter argomentativo; il dissenso rispetto a decisioni rese in altre controversie non integra di per sé vizio della decisione impugnata.
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