Cassazione Civile, Ordinanza n. 20549/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore munito di titolo giudiziale, dopo avere notificato precetto e pignoramento immobiliare al debitore, ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti il trasferimento della quota immobiliare del debitore alla coniuge, avvenuto il giorno successivo alla notifica del pignoramento e formalmente ricondotto agli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato. La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti anteriorità del credito, eventus damni e scientia damni del terzo acquirente, anche per presunzioni semplici e valorizzando la vicinanza temporale dell'atto, il rapporto familiare e la conoscenza della procedura esecutiva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2901, 2697, 2740, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse desunto in modo apodittico la scientia damni della coniuge acquirente da presunzioni inidonee e prive di specifici elementi di anomalia; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la regolazione delle spese di appello, poiché, pur essendo stata accolta in parte la doglianza sullo scaglione di valore utilizzato per liquidare le spese di primo grado, la Corte aveva comunque posto le spese del secondo grado integralmente a carico degli appellanti senza compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sulla scientia damni fosse congrua, non apparente e sottratta al sindacato di legittimità, avendo il giudice di merito individuato fatti noti specifici e logicamente apprezzati ai fini della prova presuntiva. Ha inoltre reputato inammissibile il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza, poiché l'accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza ma al più può rilevare ai fini della compensazione ex art. 92 c.p.c. Restano a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore del creditore resistente, mentre sono compensate quelle tra la ricorrente e il coniuge debitore aderente al ricorso.
Norme richiamate
nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto è oneroso, il creditore deve provare la consapevolezza del pregiudizio sia in capo al debitore sia in capo al terzo acquirente; tale consapevolezza può essere dimostrata per presunzioni semplici e non richiede la prova del dolo o dello stato di decozione.
richiamato dalla ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la scientia damni è un fatto soggettivo che può essere provato anche per presunzioni.
richiamato in relazione alla garanzia patrimoniale generica del debitore, che l'atto dispositivo non può compromettere senza possibile revocatoria.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze processuali; la Corte non ravvisa vizi di motivazione censurabili in cassazione.
invocato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove presuntive; la valutazione delle presunzioni resta rimessa al giudice di merito se logicamente motivata.
la scientia damni, quale fatto di difficile prova diretta, può essere desunta da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che la motivazione della sentenza d'appello soddisfaceva il minimo costituzionale e non era apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non meramente assertiva.
la documentazione prodotta tardivamente in appello è stata ritenuta inammissibile e quindi inutilizzabile per dimostrare un patrimonio residuo capiente.
in tema di spese segue il principio della soccombenza; l'accoglimento parziale di un unico capo non determina automaticamente soccombenza reciproca.
l'eventuale accoglimento parziale può giustificare solo la compensazione totale o parziale delle spese, se ricorrono i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria relativa ad atto a titolo oneroso, il creditore deve provare sia la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore sia la consapevolezza del medesimo pregiudizio in capo al terzo acquirente; non occorre la prova del dolo né dello stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza che l'atto riduca o comprometta la garanzia patrimoniale.
- La scientia damni è un fatto soggettivo che può essere provato mediante presunzioni semplici, purché il giudice individui fatti noti specifici e li valuti nel loro complesso secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.
- In sede di legittimità non è censurabile, se congruamente motivato, l'apprezzamento di merito sulle presunzioni, salvo che la motivazione sia apparente, illogica o incomprensibile; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- In materia di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda o di un motivo che attenga a un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza; può rilevare soltanto ai fini dell'eventuale compensazione, non della condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte.
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