Sentenza n. 787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11469/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 11469/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a un immobile commerciale di circa 60 mq sito in Roma, via Badesi n. 5
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo: A) l'erronea qualificazione e identificazione dell'immobile oggetto dell'istanza di condono; B) la violazione e falsa applicazione della legge n. 326/2003, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento e la violazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699/2005; C) la violazione del principio di buon andamento e dei principi del giusto procedimento. In particolare, hanno sostenuto che il TAR avesse esaminato un immobile diverso da quello cui si riferiva il diniego impugnato: la sentenza richiamava infatti un manufatto sito in via Campo Farnia n. 110, con diversi dati catastali e caratteristiche, mentre l'istanza riguardava un immobile commerciale di circa 60 mq sito in via Badesi n. 5, censito al foglio 1022, particella 688. Roma Capitale ha sostenuto che l'errore fosse un mero refuso e ha comunque dedotto la non condonabilità dell'opera per la destinazione non residenziale e per i vincoli insistenti sull'area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente alla censura relativa all'erronea identificazione dell'immobile, assorbendo le ulteriori doglianze. Ha rilevato che la sentenza del TAR aveva pronunciato sulla legittimità del diniego con riferimento a un immobile completamente diverso da quello oggetto dell'istanza di condono e del provvedimento amministrativo impugnato, con errore riguardante indirizzo, dati catastali, consistenza e natura del manufatto. L'errore è stato ritenuto sostanziale e non meramente materiale, poiché l'intera motivazione della sentenza era riferita a un diverso petitum e a una diversa causa petendi. Ne deriva una motivazione inesistente o meramente apparente, non idonea a consentire il controllo del giudice d'appello e non integrabile mediante una ricostruzione congetturale. Tale radicale difetto motivazionale determina la nullità della sentenza. In applicazione dell'art. 105 c.p.a. e dell'interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al TAR Lazio per l'ulteriore corso del giudizio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La nullità della sentenza di primo grado per motivazione inesistente o apparente, non consentendo una decisione sostitutiva in appello, impone l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
La motivazione costituisce elemento indefettibile della sentenza, necessario per rendere riconoscibile il concreto esercizio della potestas iudicandi e consentire il controllo del giudice d'appello.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamata nel giudizio di primo grado quale disposizione che limita il condono alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e aventi destinazione residenziale; la relativa questione di merito non è stata esaminata in appello per l'accoglimento della censura processuale.
art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
Richiamata nel giudizio di primo grado quale disposizione che esclude la condonabilità delle nuove costruzioni non residenziali; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa esamina un provvedimento con riferimento a un bene, a fatti e a dati identificativi completamente diversi da quelli oggetto della domanda, l'errore non è meramente materiale ma incide sulla sostanza della decisione e integra un difetto assoluto di motivazione.
- La motivazione palesemente non pertinente rispetto alla domanda e ai fatti dedotti, tale da non consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, equivale a motivazione inesistente o apparente e determina la nullità della sentenza.
- Il giudice d'appello non può sostituire o integrare una motivazione radicalmente non riferibile alla controversia mediante congetture interpretative; in mancanza di una decisione effettivamente controllabile, deve annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
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