Cassazione Penale, Sentenza n. 19605/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione: 1) vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), deducendo che la prova testimoniali relativa alla frase minacciosa era contraddittoria e che la sentenza non avrebbe considerato alcune dichiarazioni (sindaco) e l'attendibilità dei testi; 2) violazione di legge in relazione all'art. 612 c.p. (art. 606, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la minaccia era "condizionata" (struttura tipo "vieni qui che...") e dunque non integrerebbe il reato perché diretta a prevenire un comportamento illecito; 3) violazione di legge in relazione all'art. 674 c.p., deducendo che il materiale (ceneri) è un fertilizzante, che non vi sarebbe stato danno a piante e che la condotta avrebbe riguardato cose non persone; 4) nullità/inutilizzabilità delle videoriprese (richiamando il d.lgs. 196/2003), deducendo che le riprese private sarebbero state effettuate in violazione della normativa sulla privacy e che le immagini non ritrarrebbero l'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte principale. Ha però ritenuto fondato il motivo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. (capo b) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale fattispecie perche' il fatto non sussiste; di conseguenza ha eliminato la pena di euro 66,00 e revocato le statuizioni civili nei confronti della parte civile Doris Boria. Quanto al resto dei motivi (vizio di motivazione sulle minacce, doglianza sulla natura "condizionata" della minaccia e sull'inutilizzabilità delle videoriprese) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il giudice ha ritenuto che le sentenze di merito avessero motivato in ordine alla conflittualità di vicinato e alla percezione da parte di un testimone della frase minacciosa ("ti spezzo le gambe"); inoltre ha confermato la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate da privati e ha osservato che le telecamere erano state posizionate anche dai Carabinieri in relazione a precedenti segnalazioni.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrata la minaccia: la formula non è stata dimostrata come diretta esclusivamente a prevenire un'azione illecita dell'offeso e pertanto integra il reato previsto dall'art. 612 c.p.
La Corte ha stabilito che la contravvenzione ex art. 674 c.p. non si configura quando l'offesa/imbrattamento riguarda esclusivamente cose e non determina turbamento della persona offesa; per tale capo la sentenza è stata annullata perché il fatto non sussiste.
art. 624 e art. 625 n.7 e 7-bis cod. pen.
Norme richiamate nell'imputazione originaria; non rilevate come decisive dalla Corte di legittimità nel provvedimento impugnato.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme processuali invocate dal ricorrente per i vizi di motivazione, violazione di legge e inutilizzabilità delle prove; il giudice di legittimità le ha valutate e, salvo il profilo relativo all'art. 674 c.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata come limite alla formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta violazione della privacy per le videoriprese; la Corte ha invece confermato che le videoriprese private riprendenti aree visibili dall'esterno sono utilizzabili e non richiedono specifica autorizzazione.
Massime di principio
- Una minaccia formulata in modo condizionato non esclude automaticamente il reato: occorre valutare se le espressioni erano dirette a impedire un'azione lecita o a comprimere la libertà psichica della vittima; se non emerge un intento preventivo plausibile, la fattispecie resta integrata.
- La contravvenzione di imbrattamento, molestia o offesa (art. 674 c.p.) si configura solo quando l'offesa sia anche rivolta o effettivamente percepita dalla persona; atti che riguardano esclusivamente cose e non provochino turbamento alle persone possono non integrare il reato.
- Le videoriprese effettuate da privati con telecamere che riprendono aree visibili dall'esterno sono generalmente ammissibili come prova atipica e non richiedono autorizzazione dell'autorità giudiziaria; occorre verificare le modalità di acquisizione e se sono stati usati particolari accorgimenti invasivi della riservatezza.
- I motivi di impugnazione di carattere essenzialmente fattuale o che non si confrontano specificamente con la motivazione delle sentenze di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili in sede di legittimità: è importante che il ricorso investa profili di diritto o critichi puntualmente il percorso argomentativo del giudice remoto.
- La revoca delle statuizioni civili e l'annullamento di una specifica sanzione per carenza del fatto possono avvenire anche se il resto della sentenza è confermato; pertanto, in ricorsi parzialmente fondati è possibile ottenere l'annullamento limitato di singoli capi.
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