Cassazione Civile, Ordinanza n. 30307/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomina)
La controversia
Tre proprietari di unità immobiliari comprese in un edificio condominiale hanno chiesto l’accertamento della illegittimità di opere eseguite dalla condomina proprietaria dell’appartamento al piano terra. Secondo gli attori, tali interventi di chiusura e delimitazione dell’unità esclusiva avrebbero arrecato danno al ballatoio comune, sottraendogli luce e circolazione d’aria, con conseguente richiesta di riduzione in pristino ai sensi dell’art. 1122 c.c. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse travisato la natura delle opere, qualificandole come lavori di costruzione anziché di ampliamento; 2) violazione dell’art. 1122 c.c. per avere la corte valutato il danno alle singole proprietà esclusive invece che alla parte comune del ballatoio; 3) violazione dell’art. 1122 c.c. per avere fatto riferimento ai criteri dell’art. 1102 c.c.; 4) omesso esame circa la totale privazione di luce naturale e la riduzione della circolazione d’aria in danno della parte comune; 5) motivazione apparente in relazione alla valutazione del danno al ballatoio comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i primi e quarti motivi fossero preclusi dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., perché la sentenza di appello confermava la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto; ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dello stato dei luoghi, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso altresì la configurabilità di un vizio di travisamento della prova idoneo a fondare il ricorso, richiamando i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e della giurisprudenza sulle anomalie motivazionali. Sul piano del diritto, ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 1122 c.c. adottata dal giudice di merito: il condomino non può eseguire opere nella propria unità che rechino danno alle parti comuni, cioè che ne riducano in modo apprezzabile le utilità o determinino pregiudizievoli invadenze dei diritti altrui. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"nell'unità immobiliare di sua proprietà ... il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio"
la norma vieta le opere del singolo condomino che, pur eseguite nella sua proprietà esclusiva, rechino danno alle parti comuni, inteso come apprezzabile riduzione delle utilità del bene comune o invasione dei diritti degli altri condomini
preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme)
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove
il ricorso è inammissibile quando le censure non scalfiscono un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
il ricorso deve indicare compiutamente i fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado e le ragioni della loro eventuale diversità
richiamato dai ricorrenti come criterio asseritamente improprio; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito senza fondare il proprio ragionamento su una sua applicazione
base procedurale della definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato per la definibilità in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia condominiale, l’art. 1122 c.c. vieta al condomino di eseguire opere nella propria unità immobiliare quando esse determinino un danno apprezzabile alle parti comuni o una significativa compressione delle utilità che gli altri condomini possono trarne.
- La valutazione della concreta lesione arrecata alle parti comuni, della destinazione funzionale del bene e dell’apprezzabile riduzione delle utilità è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto, è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Il dedotto travisamento della prova è rilevante solo se si traduce in un vero omesso esame di un fatto decisivo o in un’anomalia motivazionale ricavabile dal testo della sentenza, non potendo consistere in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando le censure non incidono su un orientamento giurisprudenziale consolidato già applicato correttamente dalla sentenza impugnata.
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